Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 26/01/1982 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare con il governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego di un contingente di [...] |
Art. 2. Il personale dell'Arma dei carabinieri indicato nell'articolo precedente è posto in soprannumero all'organico dalla data di decorrenza della convenzione |
Art. 3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dall'art. 1, nonché ogni altro [...] |
Art. 4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, sarà determinata la data a decorrere dalla quale il servizio verrà assunto dall'Arma [...] |
Art. 5. Il contingente dei militari del Corpo della guardia di finanza già utilizzato per il servizio di vigilanza e scorta valori della Banca d'Italia, ai sensi delle leggi 11 [...] |
Art. 6. Il primo comma dell'art. 213 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, [...] |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 46.3.103 - Legge 26 gennaio 1982, n. 21. [1]
Autorizzazione al Ministero della difesa a stipulare una convenzione con il governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia.
(G.U. 1 febbraio 1982, n. 30)
Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare con il governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego di un contingente di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia.
La composizione e l'entità massima di detto contingente sono fissate nella tabella annessa alla presente legge.
I periodi di comando di reparto e di servizio prestati nel contingente dai sottufficiali sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio previsti ai fini dell'avanzamento.
Il personale dell'Arma dei carabinieri indicato nell'articolo precedente è posto in soprannumero all'organico dalla data di decorrenza della convenzione.
Per il conseguente ripianamento degli effettivi è autorizzato il ricorso anche ad arruolamenti straordinari.
Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti in soprannumero all'organico sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi vengono disposti; le eccedenze conseguenti a cessazione dal soprannumero all'organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.
Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dall'art. 1, nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, sarà determinata la data a decorrere dalla quale il servizio verrà assunto dall'Arma dei carabinieri in virtù della convenzione di cui all'art. 1 della presente legge.
Il contingente dei militari del Corpo della guardia di finanza già utilizzato per il servizio di vigilanza e scorta valori della Banca d'Italia, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1973, n. 620, e 13 aprile 1977, n. 146, all'atto della cessazione dalla posizione di fuori ruolo, viene assorbito nell'ambito delle attuali vacanze degli organici del Corpo. Il restante personale resta in soprannumero.
L'assorbimento del personale in soprannumero avverrà in ragione del 20 per cento delle successive vacanze di organico.
Il primo comma dell'art. 213 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni di cui alle leggi 11 ottobre 1973, n. 620, e 13 aprile 1977, n. 146, cessano di avere effetto dalla data stabilita con il decreto previsto dal precedente art. 4.
Tabella [2]
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Tabella sostituita dalla Tabella allegata alla