Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 18/12/1973 |
Numero: | 855 |
Sommario |
Art. 1. Il comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre per una sola volta, nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la [...] |
Art. 2. In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, modificato dall'art. 60 della legge 26 luglio 1961, n. 709, il Ministero [...] |
§ 46.3.77 - Legge 18 dicembre 1973, n. 855. [1]
Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo.
(G.U. 2 gennaio 1974, n. 1)
Il comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre per una sola volta, nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei rispettivi ruoli organici, dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo, che non abbiano superato il 35° anno di età e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7 del
Il suindicato limite di età non si applica ai militari dell'Arma richiamati, che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per ottenere la riammissione, i militari ammogliati devono aver compiuto l'età prevista dalle disposizioni per contrarre matrimonio.
In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 6 del
[1] Abrogata dall'art. 2268 del