§ 46.3.66 - Legge 26 giugno 1965, n. 810.
Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:26/06/1965
Numero:810


Sommario
Art. unico.      A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto [...]


§ 46.3.66 - Legge 26 giugno 1965, n. 810. [1]

Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 19 luglio 1965, n. 179)

 

 

     Art. unico.

     A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre, per una volta tanto, la riammissione in servizio, a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, dei militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

     Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati devono avere compiuto il 28° anno di età e trovarsi nelle altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.