Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 29/09/1964 |
Numero: | 860 |
Sommario |
Art. 1. I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio della Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio |
Art. 2. Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge s'intende abrogata |
§ 46.3.63 - Legge 29 settembre 1964, n. 860. [1]
Nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 10 ottobre 1964, n. 250)
I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio della Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:
a) se marescialli, senza limiti di età;
b) se brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri quando abbiano compiuto 28 anni di età.
L'autorizzazione a contrarre matrimonio:
a) è concessa dal Ministro o, in sua vece, dalla ufficiale da lui delegato ed è valida per mesi sei;
b) sarà rilasciata, semprechè concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dallo stato della pratica.
Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge s'intende abrogata.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del