Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 30/10/1955 |
Numero: | 1060 |
Sommario |
Art. unico. L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale sostituito dall'art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1043, è [...] |
§ 46.3.4a - Legge 30 ottobre 1955, n. 1060.
Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 19 novembre 1955, n. 267).
L'ultimo comma dell'art. 5 del
"Gli allievi promossi, se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno due anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti od enti".