Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.6 prodotti agricoli e colture |
Data: | 17/05/2022 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Misure per favorire l'incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva |
Art. 4. Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. |
Art. 5. Istituzione del logo «chilometro zero» e del logo «filiera corta» |
Art. 6. Promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva. |
Art. 7. Sanzioni |
Art. 8. Abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia |
§ 2.6.279 - L. 17 maggio 2022, n. 61.
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
(G.U. 11 giugno 2022, n. 135)
Art. 1. Finalità
1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma 1.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:
a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del
b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 3. Misure per favorire l'incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4. Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.
2. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della
3. Le regioni e gli enti, locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
Art. 5. Istituzione del logo «chilometro zero» e del logo «filiera corta»
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.
Art. 6. Promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva.
1. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al
«1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater, del
Art. 7. Sanzioni
1. Chiunque utilizza le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in maniera non conforme alla presente legge o utilizza i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.
2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni di cui al comma 1 e irrogano le sanzioni di cui al medesimo comma.
3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.
4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del
5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 8. Abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire i loghi di cui all'articolo 5 in forma bilingue.