Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 sport |
Data: | 05/07/2022 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato [...] |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria. |
§ 5.7.37 - L.R. 5 luglio 2022, n. 14.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".
(B.U. 8 luglio 2022, n. 78)
Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. L’articolo 29 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così modificato:
a) al comma 1 le parole: “anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell’impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22.” sono sostituite dalle parole: “, nel rispetto della vigente normativa, il rinnovo della concessione aggiornando la documentazione di cui all’articolo 20, comma 1, solo qualora siano intervenute modifiche.”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Nel caso in cui fossero proposte modifiche sostanziali all’impianto, il concessionario produce, secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22, la sola documentazione inerente alle modifiche proposte.”.
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.