§ 5.4.113 - L.R. 22 marzo 2022, n. 8.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di grandi eventi e di politiche del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 formazione professionale
Data:22/03/2022
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7
Art. 2.  Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 5.4.113 - L.R. 22 marzo 2022, n. 8.

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di grandi eventi e di politiche del lavoro.

(B.U. 22 marzo 2022, n. 39)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7

“Legge di stabilità regionale 2016”.

1. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:

“3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale:

a) approva i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi settori di competenza, e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;

b) approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e lo comunica tempestivamente alla competente Commissione consiliare;

c) trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell’anno precedente.”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3

“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

1. Al comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: “di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa” sono sostituite dalle seguenti: “di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente”.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.