Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 09/08/2022 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 2. Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 3. Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria. |
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 3.4.59 - L.R. 9 agosto 2022, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
(B.U. 9 agosto 2022, n. 95)
Art. 1. Modifica all’articolo 27 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27, sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.
3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.”.
Art. 2. Modifica all’articolo 35 della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 35 è aggiunta la seguente:
“e bis) da euro 100 a euro 600 per l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 bis dell’articolo 27;”.
Art. 3. Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria.
1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1 del Regolamento di attuazione della
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.