Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.6 sport e tempo libero |
Data: | 22/06/2022 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Promozione dell’attività fisica. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/2015 |
Art. 2. Norma finanziaria |
§ 3.6.37 - L.R. 22 giugno 2022, n. 21.
Disposizioni per la promozione dell’attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015.
(B.U. 6 luglio 2022, n. 32)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e i bis), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale, approvato dal Consiglio regionale con la
2. La medesima programmazione sanitaria ricorda inoltre come: “la partecipazione all’attività fisica non si concretizza tuttavia solo attraverso lo sport o l’attività organizzata, ma è influenzata dagli ambienti costruiti, naturali e sociali in cui vivono le persone.”;
3. L’obiettivo che la Regione si è posta è pertanto quello di perseguire un sistema di sostegno ai corretti stili di vita e, fra questi, alla pratica motoria, sviluppando contestualmente azioni di prevenzione per chi presenta una condizione di fragilità;
4. In quest’ottica, con il presente intervento normativo, tenuto conto dell’impegno
profuso negli anni dalla Regione nello sviluppo dell’attività fisica adattata (AFA) quale programma a carattere non sanitario rientrante tra le azioni di sanità d'iniziativa, attualmente rivolto alle persone adulte e anziane in condizione di salute fragile, si mira a rendere ancora più incisiva la promozione dell’attività fisica mediante la predisposizione di progetti specifici, indirizzati a tutte le fasce di età ed ai diversi ambiti di riferimento, finalizzati a migliorare o mantenere il benessere psico-fisico, le prestazioni fisiche, lo stato di salute e a favorire la socializzazione, da realizzarsi anche attraverso la revisione ed implementazione periodica dei protocolli di esercizio per l’AFA oggi esistenti o attraverso nuovi programmi di esercizio adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili, clinicamente controllate e stabilizzate;
Approva la presente legge
Art. 1. Promozione dell’attività fisica. Modifiche all’articolo 7 della
1. La rubrica dell’articolo 7 della
2. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. La Regione promuove iniziative volte a favorire e a sviluppare l’attività fisica per tutte le fasce di età ed in ogni ambito, con particolare riferimento all’ambiente scolastico e universitario, di comunità e lavorativo.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 7 della
“2. Per i fini di cui al comma 1, anche mediante intese con i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, ed in coerenza con gli obiettivi e le attività del piano regionale per la prevenzione, come approvato in conformità al piano nazionale della prevenzione, e delle politiche regionali sulla cronicità, sono sviluppati progetti e programmi di interesse regionale e locale aventi l’obiettivo di ampliare e diffondere l’offerta di attività fisica, tenendo conto dei principi di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze.”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della
“2 bis. I progetti e programmi di cui al comma 2 si configurano, in particolare, quali attività a carattere non sanitario, rientranti nella sanità d’iniziativa e nella promozione della salute. La Giunta regionale procede alla realizzazione e alla implementazione di tali progetti anche mediante l’attivazione e il periodico riesame dei protocolli di esercizio per l’attività fisica adattata (AFA) e di altri programmi di esercizio fisico adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili clinicamente controllate e stabilizzate, in conformità a quanto statuito dal
5. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della
“2 ter. Per le azioni di cui al comma 2 bis, la Giunta Regionale si avvale di un tavolo tecnico interprofessionale la cui composizione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente comma. Per la partecipazione dei componenti al tavolo tecnico interprofessionale non è previsto alcun compenso.”.
Art. 2. Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.