§ 3.2.77 - L.R. 4 novembre 2022, n. 18.
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:04/11/2022
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Interventi in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.
Art. 3.  Beneficiari dei finanziamenti.
Art. 4.  Coordinamento degli interventi.
Art. 5.  Misure in ambito scolastico.
Art. 6.  Misure in ambito sanitario.
Art. 7.  Tavolo di coordinamento sul bullismo e cyberbullismo.
Art. 8.  Iniziative in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.
Art. 9.  Clausola valutativa.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 3.2.77 - L.R. 4 novembre 2022, n. 18.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

(B.U. 7 novembre 2022, n. 51)

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

1. La presente legge, nel rispetto della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione italiana e di quanto disposto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), disciplina i compiti della Regione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni quali, in particolare, il sexting, la cyber pedofilia e il revenge porn e per la tutela dell'integrità fisica e psicologica nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. La Regione promuove e sostiene iniziative di carattere multidisciplinare finalizzate a:

a) prevenire e contrastare il rischio di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;

b) tutelare l'integrità psicofisica con particolare riguardo ai bambini e ai giovani più fragili;

c) contrastare ogni forma di sopraffazione o discriminazione e promuovere il benessere tra pari;

d) sviluppare e sostenere la crescita educativa, psicologica e sociale e promuovere l'educazione al rispetto reciproco e alla valorizzazione delle diversità;

e) diffondere la cultura della legalità;

f) contribuire a formare i soggetti che ricoprono a vario titolo un ruolo educativo con i minori e con i giovani;

g) promuovere l'educazione civica digitale e l'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet.

3. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i bambini, i giovani in età adolescenziale, i giovani, le famiglie, il personale docente e coloro che ricoprono a vario titolo un ruolo educativo prioritariamente in ambito scolastico, ricreativo e sportivo.

 

     Art. 2. Interventi in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi da svolgersi, prioritariamente, in ambito scolastico, ricreativo e sportivo, in particolare:

a) campagne informative e corsi di formazione diretti a sensibilizzare sulla gravità e le conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e ad acquisire le conoscenze sull'uso consapevole e responsabile del web e dei social media e sulle gravi conseguenze per la salute psico-fisica dei bambini dovute all'utilizzo precoce di tali mezzi;

b) progetti di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo di educazione alla legalità, al rispetto delle diversità, con particolare riguardo alle scelte di carattere sessuale e di educazione all'affettività;

c) azioni di sostegno psicologico e pedagogico a favore dei minori e giovani vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, recupero degli autori e degli spettatori e supporto alle famiglie di appartenenza attraverso figure professionali competenti;

d) sportelli di ascolto nella scuola primaria e in quella secondaria di primo e secondo grado;

e) strumenti, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato per la denuncia da parte dei minori e giovani;

f) azioni di tutela della reputazione digitale;

g) progetti per lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, volti a potenziare la capacità dei giovani di appropriarsi dei media digitali, con un ruolo attivo di consumatori consapevoli ma anche di produttori responsabili di contenuti e nuove architetture;

h) iniziative in ambito scolastico e formativo volte a stimolare un ruolo attivo degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari e finalizzate a potenziare il senso di responsabilità e a favorire modalità corrette di gestione dei conflitti.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 7, che si esprime entro quindici giorni, adotta una deliberazione con la quale sono individuate le modalità e i criteri di attuazione e finanziamento degli interventi di cui al comma 1 e l'eventuale integrazione con quelli disposti a livello statale e quelli programmati nell'ambito di altre politiche regionali. La deliberazione contiene, inoltre, una parte introduttiva nella quale è esaminata l'evoluzione del fenomeno nel contesto regionale e sono rappresentati i dati relativi al suo monitoraggio.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata previo parere delle Commissioni consiliari lavoro, cultura, formazione professionale e sanità e politiche sociali che si esprimono entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale approva gli atti definitivi.

 

     Art. 3. Beneficiari dei finanziamenti.

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 2 i seguenti soggetti:

a) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti paritari, le agenzie formative e le istituzioni universitarie;

b) i comuni, in forma singola e associata;

c) le aziende del servizio sanitario regionale;

d) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con documentata esperienza operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori e dei giovani e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità;

e) le associazioni sportive dilettantistiche operanti in Sardegna, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori e giovani [1];

f) gli istituti penali per i minori con sede nel territorio regionale;

g) gli enti previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari);

h) i liberi professionisti pedagogisti e psicologi con documentata esperienza, operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori e dei giovani e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità;

i) le associazioni educative giovanili che abbiano svolto attività da almeno dieci anni.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare proposte progettuali in forma singola o associata e in collaborazione con altri enti.

3. Gli enti che ricevono finanziamenti ai sensi dell'articolo 2 adottano, all'ingresso delle proprie sedi, adeguati strumenti di comunicazione educativa, visibili al pubblico, utili al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

 

     Art. 4. Coordinamento degli interventi.

1. Al fine di garantire l'attuazione della presente legge e per favorire il coordinamento delle iniziative, la Regione stipula accordi, intese o convenzioni con altre istituzioni o soggetti che operano, a livello regionale, nell'ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo quali, tra gli altri, l'Ufficio scolastico regionale, le Prefetture, le forze dell'ordine, il Tribunale dei minori, i servizi sociali degli enti locali e le Università.

2. In particolare, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori e i giovani dai rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione collabora con il CORECOM e con ogni altra istituzione competente preposta all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 71 del 2017.

 

     Art. 5. Misure in ambito scolastico.

1. In considerazione dell'importanza che riveste l'ambiente scolastico ai fini dell'educazione e della formazione di minori e dei giovani, la Regione sostiene finanziariamente, le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado che, nell'ambito della propria autonomia, istituiscono sportelli di ascolto per gli studenti al fine di garantire un sostegno psicologico e pedagogico, individuale, collettivo e familiare.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, adotta una deliberazione con la quale sono individuate le modalità e i criteri di attuazione e finanziamento degli interventi di cui al comma 1. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale approva gli atti definitivi.

3. Le istituzioni scolastiche, inoltre, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere la costituzione di comitati digitali formati da docenti e genitori ed eventualmente da esperti esterni, al fine di supportare le iniziative scolastiche in materia di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

 

     Art. 6. Misure in ambito sanitario.

1. La Regione istituisce, nell'ambito delle aziende del servizio sanitario regionale e nei limiti delle risorse disponibili nei relativi bilanci, équipes multidisciplinari specializzate nella prevenzione, trattamento e recupero delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e cyberbullismo.

2. Nelle more dell'istituzione delle équipes specializzate di cui al comma 1, il servizio sanitario regionale assicura il trattamento e recupero delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e cyberbullismo.

 

     Art. 7. Tavolo di coordinamento sul bullismo e cyberbullismo.

1. Presso l'Assessorato competente in materia di istruzione e di politiche giovanili è istituito il tavolo di coordinamento regionale sul bullismo e cyberbullismo.

2. Il tavolo di coordinamento fornisce alla Giunta regionale un supporto in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo ed è finalizzato a creare una rete per sostenere la collaborazione tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano, a livello territoriale, nella materia disciplinata dalla presente legge. In particolare, il tavolo di coordinamento fornisce il parere di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Il tavolo di coordinamento è composto da:

a) l'Assessore competente in materia di istruzione che lo presiede o da un suo delegato;

b) il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) il Presidente del CORECOM o da un suo delegato;

d) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;

e) il direttore della struttura dell'amministrazione regionale competente per ciascuna dei seguenti ambiti: istruzione, politiche giovanili, sport, sanità e sociale;

f) un rappresentante designato dalle Aziende sanitarie locali;

g) il presidente dell'Ordine regionale degli psicologi o un suo delegato;

h) un referente regionale delle associazioni dei pedagogisti non appartenenti ad ordini e collegi, operanti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);

i) un rappresentante designato dalla Società Sport e salute Spa [2];

j) un rappresentante dell'ANCI;

k) un rappresentante degli studenti designato dal coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti;

l) previa intesa con gli uffici statali competenti, possono essere designati rappresentanti della Polizia postale e delle comunicazioni, della Prefettura e del Tribunale dei minori;

m) un rappresentante designato dall'Osservatorio Cybercrime Sardegna.

4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti con competenze specifiche in campo pedagogico, psicologico, sociologico e del settore delle telecomunicazioni.

5. I componenti del tavolo di coordinamento sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di istruzione. Le designazioni previste dal comma 3 sono richieste ai soggetti di riferimento, che le comunicano entro trenta giorni; decorso tale termine, il tavolo di coordinamento può essere nominato prescindendo dalle designazioni non pervenute.

6. Ai componenti del tavolo non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

 

     Art. 8. Iniziative in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

1. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione, attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.

2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia funzionale e organizzativa ad esso riconosciuta, individua con proprio atto, le iniziative da intraprendere nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

 

     Art. 9. Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Per tali finalità la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il report sul fenomeno in Sardegna e una relazione annuale che documenta:

a) gli interventi realizzati, con specifico riferimento ai tempi, obiettivi e grado di raggiungimento;

b) la distribuzione dei finanziamenti tra i soggetti coinvolti nel territorio regionale;

c) le eventuali criticità rilevate in fase di attuazione degli interventi.

2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 la spesa di euro 300.000 (missione 04 - programma 02 - titolo 1).

2. Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte per gli anni 2023 e 2024 mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024.

3. A decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio per tali finalità.

4. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2023-2024 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

in aumento

missione 04 - programma 02 - titolo 1

2023 euro 300.000

2024 euro 300.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 FNOL

2023 euro 300.000

2024 euro 300.000.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

[2] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.