§ 2.2.94 - L.R. 13 ottobre 2022, n. 16.
Disposizioni in materia di agricoltura. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:13/10/2022
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2022 (Disposizioni in materia di agricoltura).
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 2.2.94 - L.R. 13 ottobre 2022, n. 16.

Disposizioni in materia di agricoltura. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022).

(B.U. 17 ottobre 2022, n. 47)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2022 (Disposizioni in materia di agricoltura).

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 7 sono soppresse le seguenti parole: ", coerentemente con la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19), e successive modifiche ed integrazioni";

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nella gestione dei procedimenti istruttori di cui ai commi 7 e 8, l'Agenzia LAORE applica fino al 30 giugno 2022 le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19", di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, mentre a partire dal 1° luglio 2022 si applicano quelle del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni.".

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).