§ VI.1.23 - L.R. 28 marzo 2022, n. 8.
Adeguamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a) e 5, della legge 30 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi
Data:28/03/2022
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della L.R. 40/2015.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ VI.1.23 - L.R. 28 marzo 2022, n. 8.

Adeguamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a) e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). Determinazione delle maggiorazioni all'aliquota base.

(B.U. 29 marzo 2022, n. 37)

 

Art. 1. Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF.

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è determinata per scaglioni di reddito, al netto degli oneri deducibili, con le seguenti maggiorazioni all'aliquota di base:

a) per i redditi fino a euro 15 mila, 0,1 per cento;

b) per i redditi oltre euro 15 mila e fino a euro 28 mila, 0,2 per cento;

c) per i redditi oltre euro 28 mila e fino a euro 50 mila, 0,40 per cento;

d) per i redditi oltre euro 50 mila, 0,62 per cento.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della L.R. 40/2015.

1. All'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 40 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 2016 e disposizioni in materia tributaria e urgenti diverse) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "A decorrere dal periodo d'imposta 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni d'imposta dal 2016 al 2021";

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

1. L'articolazione delle maggiorazioni all'aliquota base di cui all'articolo 1 della presente legge comporta, con riferimento alle previsioni di entrata formulate con il bilancio di previsione per l'anno 2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia approvato con legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024), minori entrate stimate in euro 60 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 a valere sullo stanziamento del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in parte spesa alla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", titolo 1 "spese correnti".

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Allegato

(Omissis)