§ III.1.195 - L.R. 13 luglio 2022, n. 12.
Modifica all'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:13/07/2022
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 5 della L.R. 38/1994.


§ III.1.195 - L.R. 13 luglio 2022, n. 12.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).

(B.U. 15 luglio 2022, n. 80, supplemento)

 

Art. 1. Modifica all'articolo 5 della L.R. 38/1994.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517)), modificato dall'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002) e dall'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 48 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021- 2023), è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando il generale divieto di indebitamento, previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al verificarsi di esigenze di liquidità non fronteggiabili con le disponibilità finanziarie derivanti dalle erogazioni mensili del fondo sanitario, gli enti del sistema sanitario regionale sono autorizzati a contrarre, con i rispettivi istituti di credito tesorieri, anticipazioni nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti alla voce entrate accertate nel penultimo anno precedente.".

2. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.