§ 3.1.160 - L.R. 16 giugno 2022, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 - Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:16/06/2022
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Integrazione all'art. 1 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.
Art. 2.  Integrazione dell'art. 4 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.
Art. 3.  Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.
Art. 4.  Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.
Art. 5.  Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 1.
Art. 6.  Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.
Art. 7.  Abrogazione dell'art. 8-bis della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.
Art. 8.  Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.
Art. 9.  Abrogazione dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.
Art. 10.  Integrazione all'art. 11 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.
Art. 11.  Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.


§ 3.1.160 - L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 - Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928.

(B.U. 16 giugno 2022, n. 26 Speciale)

 

Art. 1. Integrazione all'art. 1 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è sostituito dal seguente:

"3. Il regime giuridico dei beni civici resta quello di parademanialità ossia dell'indisponibilità, dell'inalienabilità, dell'inusucapibilità, dell'imprescrittibilità e della perpetua destinazione agro silvo-pastorale, ai sensi della L. 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi)."

2. Dopo il comma 3 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, la Regione disciplina tutti i procedimenti di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera h), comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).".

3. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è inserito il seguente:

"4-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le terre civiche avviene nel rispetto della legge n. 1766/1927, del R.D. n. 332/1928 e della L. 20 novembre 2017, n. 168 del (Norme in materia di domini collettivi). Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento a detta normativa.".

 

     Art. 2. Integrazione dell'art. 4 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è così sostituito:

"1. La Regione predispone, tiene e pubblica online l'inventario informatizzato delle terre e dei beni civici, chiamandovi a collaborare i Comuni interessati. La Regione provvede all'istituzione di una banca dei dati regionali gestita con tecnologia webgis a risorse invariate.".

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 sono aggiunte le parole:

"Le somme derivanti dall'attività di certificazione sono riversate su apposito capitolo di entrata da istituire nell'ambito del titolo 3000000 - tipologia 3050000, categoria 3059900 e destinate ad attività di aggiornamento e formazione dei funzionari dell'Ufficio Usi Civici, funzionari comunali e dei periti demaniali e ammodernamento dei sistemi di archiviazione e consultazione con istituzione di apposito capitolo di spesa nell'ambito della missione 16, programma 01, titolo 1.".

 

     Art. 3. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.

1. L'art. 5 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è così sostituito:

"1. Le terre civiche sono soggette al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. h) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle previsioni di tutela di cui all'art. 3 della Legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi.).

2. Le terre civiche che lo strumento urbanistico intende destinare a diverso utilizzo sono, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1766/1927, sclassificate o mutate di destinazione d'uso dalla Regione, su richiesta del Comune interessato, e, nel caso di sclassificazione, trasferite al patrimonio comunale. Gli eventuali proventi derivanti dalla sclassificazione, ed eventuale alienazione, o dal mutamento di destinazione d'uso devono essere destinati alle finalità di cui all'articolo 24 della legge n. 1766/1927.

3. Le terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato a diverso utilizzo, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 della legge n. 1766/1927, possono essere sclassificate o mutate di destinazione d'uso dalla Regione e, nel caso di sclassificazione, trasferite al patrimonio comunale, su richiesta del privato o del Comune interessato. Gli eventuali proventi derivanti dalla sclassificazione, ed eventuale alienazione, o dal mutamento di destinazione d'uso, devono essere destinati alle finalità di cui all'articolo 24 della legge n. 1766/1927. Il valore dell'area viene determinato nella misura di un ventesimo della base imponibile ai fini dell'imposta municipale unica (IMU) applicato alla superficie effettivamente edificata o edificabile sulla base delle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente. Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo, fino a un terzo del valore dell'area, quando il procedimento è dichiarato d'interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici artigianali o commerciali a conduzione familiare.

4. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono adottati con determinazione dirigenziale dell'ufficio regionale competente in materia di usi civici."

 

     Art. 4. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.

1. L'art. 6 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è così sostituto:

"Art. 6 - Istruttori e periti. Definizione, loro funzioni e competenze

1. Sono istruttori demaniali coloro cui è affidata la ricostruzione storico-giuridica dei demani civici. Sono periti demaniali i tecnici deputati alle operazioni di sistemazione dei demani. Sono periti-istruttori demaniali coloro che assolvono entrambe le funzioni.

2. I titoli di istruttore e perito demaniale si conseguono con la partecipazione con esito positivo a corsi di qualificazione e di formazione della durata di almeno trenta ore, riconosciuti o promossi dalla Regione. I corsi sono aperti a tutti i tecnici esperti e per quanto riguarda le indagini storico-giuridiche, agli esperti anche in materie storico-giuridiche.

3. Il perito deve procedere alla ricognizione e accertamento dei demani civici originari e della natura dei diritti di uso civico, all'aggiornamento dei dati catastali, alla proposta di sistemazione definitiva e chiusura delle operazioni demaniali.

4. La Regione istituisce un Elenco aperto di istruttori, di periti al quale possono iscriversi coloro che hanno superato i corsi di qualificazione di cui al comma 2 del presente articolo. La Regione istituisce corsi gratuiti di aggiornamento, di breve durata temporale, con l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 4 della presente legge. La mancata partecipazione, di due volte consecutive a tali corsi, comporta la cancellazione dall'Elenco.

5. La Regione si avvale delle attività dei professionisti di cui al presente articolo affidando gli incarichi nel rispetto delle procedure e criteri previsti in materia di conferimento di incarichi di competenza della Giunta regionale.".

 

     Art. 5. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 1.

L'art. 7 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57, è così sostituito:

"1. Fatte salve le legittimazioni già disposte con ordinanza commissariale, agli accertamenti, alle verifiche e alle riconfinazioni delle terre civiche si provvede tramite gli istruttori e i periti demaniali incaricati dalla Regione e attinti dall'Elenco di cui al precedente art. 6.

2. La Regione nomina, per singolo Comune, il perito demaniale per la chiusura delle operazioni demaniali. Ove occorre per particolari esigenze di approfondimento storico, la Regione per lo stesso Comune nomina anche l'istruttore demaniale. Entrambe le figure professionali, di cui al presente comma, sono nominate secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi professionali.

3. I compensi professionali sono a carico dei richiedenti delle legittimazioni scaturiti dalla attività peritale di chiusura delle operazioni demaniali.".

 

     Art. 6. Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.

1. L'art. 8 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è così sostituto:

"Articolo 8 - Procedimenti amministrativi di legittimazione e affrancazione

1. Le istanze di legittimazione di cui all'articolo 9 della legge n. 1766/1927, previste dal provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al territorio del Comune interessato, sono attuate, su richiesta alla Regione, anche con contestuale affrancazione, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma della legge 7 marzo 2003, n. 38).

2. Le istanze di legittimazione di cui all'articolo 9 della legge n. 1766/1927, in assenza del provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al territorio del Comune interessato sono attuate, su richiesta alla Regione, anche con contestuale affrancazione, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo n. 99/2004 e dal decreto legislativo n. 101/2005. L'istanza, corredata da perizia stralcio giurata, redatta da perito demaniale iscritto all'albo di cui alla presente legge, è presentata dagli interessati alla Regione ed è oggetto di istruttoria da parte degli Uffici competenti. Il provvedimento amministrativo di conclusione dell'istruttoria è notificato al Comune interessato per la successiva pubblicazione all'Albo pretorio. L'Ufficio regionale competente procede a valutare le eventuali osservazioni pervenute dandone atto nel provvedimento definitivo adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono adottati con determinazione dirigenziale dell'ufficio regionale competente in materia di usi civici.

4. Ai fini della determinazione del dovuto, indicato ai commi precedenti, si dispone che:

a) il canone di legittimazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1766/1927, corrisponde al reddito dominicale, riferito alla qualità del pascolo e classe catastale del terreno, adeguato alle disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

b) il capitale di affrancazione è calcolato moltiplicando per 15 il canone di legittimazione, come sopra determinato, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi e degli eventuali oneri amministrativi ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 1766/1927.

5. I capitali di legittimazione derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono destinati per le finalità di cui all'articolo 24 della legge n. 1766/1927.".

 

     Art. 7. Abrogazione dell'art. 8-bis della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.

1. L'articolo 8-bis della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è abrogato.

 

     Art. 8. Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.

1. L'art. 9 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è così sostituto:

"Articolo 9 - Affrancazione dei livelli e canone

1. Per livelli si intendono i diritti costituiti su terre civiche che trovano titolo nelle leggi eversive della feudalità, precedenti alla L. n. 1766/1927, sulle quali è estinto l'uso civico e non sussiste il vincolo paesaggistico di cui alla L. n. 168/2017.

2. I livelli costituiti su terre civiche, riportati o meno sui catasti dell'Ufficio tecnico erariale (UTE), sono soggetti al pagamento di un canone di natura enfiteutica e possono essere affrancati dal Comune su istanza del livellario.

3. Il Comune assume, quale canone sui livelli, il reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo e classe catastale del terreno assegnato (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua) attualizzato e ricalcolato secondo le disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

4. Il capitale di affrancazione è determinato in ragione del canone di cui al comma 3 moltiplicato per 15, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi.".

 

     Art. 9. Abrogazione dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è abrogato.

 

     Art. 10. Integrazione all'art. 11 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. È abrogato il regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla legge regionale 57/2000 ss.mm.ii. adottato con Delib.C.R. n. 564 del 21 luglio 2009 (Regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla legge regionale n. 57/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.).

1-ter. La Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della presente legge adotta apposito regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale."

 

     Art. 11. Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57.

1. L'articolo 12 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è abrogato.