Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 23/11/2021 |
Numero: | 178 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 51.4.193 - L. 23 novembre 2021, n. 178.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonchè proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
(G.U. 29 novembre 2021, n. 284)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 3, le parole: «ai fini della prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accertamento dei fatti» e le parole: «presso il fornitore con decreto motivato del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato,»;
alla lettera b):
al capoverso 3-bis, il terzo periodo è soppresso;
dopo il capoverso 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.
1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell' articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: "indica le ragioni" sono sostituite dalle seguenti: "indica le specifiche ragioni"».
All'articolo 2:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All' articolo 2233-quater del Codice dell'ordinamento militare, di cui al
All'articolo 6:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».