§ 51.4.193 - L. 23 novembre 2021, n. 178.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:23/11/2021
Numero:178


Sommario
Art. 1. 


§ 51.4.193 - L. 23 novembre 2021, n. 178.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonchè proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

(G.U. 29 novembre 2021, n. 284)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonchè proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     alla lettera a), capoverso 3, le parole: «ai fini della prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accertamento dei fatti» e le parole: «presso il fornitore con decreto motivato del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato,»;

     alla lettera b):

     al capoverso 3-bis, il terzo periodo è soppresso;

     dopo il capoverso 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

     1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell' articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: "indica le ragioni" sono sostituite dalle seguenti: "indica le specifiche ragioni"».

     All'articolo 2:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All' articolo 2233-quater del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni"».

     All'articolo 6:

     i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

     «1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».