§ 41.1.432 - L. 12 aprile 2022, n. 35.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:12/04/2022
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Inconferibilità di incarichi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico
Art. 2.  Semplificazione in materia di controllo di gestione per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
Art. 3.  Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni


§ 41.1.432 - L. 12 aprile 2022, n. 35.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonchè al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.

(G.U. 29 aprile 2022, n. 99)

 

Art. 1. Inconferibilità di incarichi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico

     1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «nonchè negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

 

     Art. 2. Semplificazione in materia di controllo di gestione per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

     1. All'articolo 196, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».

 

     Art. 3. Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni

     1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) la parola: «rieleggibile» è sostituita dalla seguente: «ricandidabile»;

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato»;

     b) al comma 3, le parole: «È consentito» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito».

     2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.