Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 05/11/2021 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 2. Rinvio alle definizioni di cui al D.Lgs. n. 101/2020. |
Art. 3. Nulla osta di categoria B per le pratiche mediche, veterinarie e di ricerca. |
Art. 4. Variazioni del nulla osta di categoria B. |
Art. 5. Allontanamento dei rifiuti derivanti da pratiche di categoria B. |
Art. 6. Dismissione delle pratiche di categoria B. |
Art. 7. Allontanamento di materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica. |
Art. 8. Allontanamento o smaltimento in discarica autorizzata di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali. |
Art. 9. Modalità di presentazione delle istanze e termini nei procedimenti di competenza regionale e comunale. |
Art. 10. Nulla osta di categoria B per le pratiche diverse da quelle mediche, veterinarie e di ricerca. |
Art. 11. Composizione della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. |
Art. 12. Funzioni della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. |
Art. 13. Competenze regionali in materia di esposizione al radon. |
Art. 14. Controllo della radioattività nell'ambiente, negli alimenti e nelle acque destinate al consumo umano e animale. |
Art. 15. Situazioni di esposizione esistente. |
Art. 16. Valutazione della dose alla popolazione. |
Art. 17. Istituzione del Sistema informativo radiologico toscano. |
Art. 18. Scambio di informazioni. |
Art. 19. Formazione. |
Art. 20. Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo. |
Art. 21. Regolamento. |
Art. 22. Norma finanziaria. |
Art. 23. Nomina della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. |
Art. 24. Abrogazione. |
§ 3.1.420 - L.R. 5 novembre 2021, n. 40.
Disposizioni attuative del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117). Abrogazione della L.R. 32/2003.
(B.U. 12 novembre 2021, n. 96)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge:
PREAMBOLO
Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Considerato quanto segue:
1. Il
2. Lo stesso
3. La
4. È opportuno, pertanto, procedere all'integrale riscrittura della citata
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto.
1. La presenta legge disciplina, in attuazione del
2. In particolare la legge disciplina:
a) gli adempimenti a carico della Regione previsti dal
b) la composizione e le funzioni della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti;
c) la costituzione del Sistema informativo radiologico toscano (SIRT).
Art. 2. Rinvio alle definizioni di cui al
1. Per le nozioni di allontanamento di cui agli articoli 5, 7, 8 e di cessazione della pratica di cui all'articolo 6, si rinvia agli articoli 23, 53 e 54 del
CAPO II
Procedimenti amministrativi
Art. 3. Nulla osta di categoria B per le pratiche mediche, veterinarie e di ricerca.
1. Il comune rilascia, ai sensi dell'articolo 50 comma 4, e dell'articolo 52 del
2. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, per lo svolgimento dell'attività istruttoria, può avvalersi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali (USL) per lo svolgimento di verifiche e sopralluoghi.
3. La domanda finalizzata al rilascio del nulla osta è inoltrata al comune competente per territorio.
4. La domanda deve contenere gli elementi previsti dall'allegato XIV del
Art. 4. Variazioni del nulla osta di categoria B.
1. Il titolare del nulla osta per le pratiche di categoria B è tenuto a richiedere al comune la modifica o l'integrazione dello stesso ogni qualvolta nel corso di svolgimento della pratica autorizzata si prevedano variazioni sostanziali, ovvero che comportino:
a) un significativo aumento delle condizioni di rischio per il paziente, per i lavoratori, o per la popolazione;
b) modifiche sostanziali che incidano, anche solo parzialmente, sui contenuti o sulle prescrizioni dettate con il nulla osta stesso.
2. La valutazione sul carattere sostanziale delle variazioni è affidata all'esperto di radioprotezione di cui all'articolo 108 del
3. Le variazioni non sostanziali vengono comunicate al comune ai sensi dell'allegato XIV, paragrafo 4.6, del
4. Il comune rilascia la modifica o integrazione del nulla osta previo parere vincolante della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11. Il parere può contenere le ulteriori prescrizioni tecniche di cui al all'allegato XIV, paragrafo 4.3, del
Art. 5. Allontanamento dei rifiuti derivanti da pratiche di categoria B.
1. I comuni, nell'ambito delle pratiche di cui all'articolo 3, contestualmente al nulla osta, provvedono all'autorizzazione relativa all'allontanamento dei rifiuti prodotti, ove detti rifiuti contengano radionuclidi, secondo quanto disposto dall'articolo 54, commi 3 e 5, del
2. Qualora nel corso dello svolgimento della pratica si renda necessario un allontanamento eccedente quanto autorizzato, il titolare del nulla osta è tenuto preliminarmente a richiedere una variazione del nulla osta in conformità all'articolo 4.
Art. 6. Dismissione delle pratiche di categoria B.
1. La cessazione della pratica oggetto del nulla osta è comunicata al comune che lo ha rilasciato, che provvede alla revoca dello stesso, osservando la procedura di cui all'allegato XIV, paragrafi4.10, 4.11, 4.12 e 4.13, del
2. Il comune si avvale della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 11, per la valutazione della documentazione presentata a corredo della comunicazione di cessazione di pratica.
Art. 7. Allontanamento di materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica.
1. L'autorizzazione all'allontanamento dei materiali che provengono dalle pratiche soggette a notifica di cui all'articolo 46 del
a) del parere della Commissione regionale per la prevenzione del rischio da radiazioni ionizzanti, per le pratiche concernenti le esposizioni a scopo medico, medico-veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro;
b) del parere dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) per le pratiche diverse da quelle di cui alla lettera a).
2. L'istanza di rilascio o di modifica dell'autorizzazione all'allontanamento, sottoscritta dall'esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell'elenco di cui all'articolo 129 del
Art. 8. Allontanamento o smaltimento in discarica autorizzata di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali.
1. L'allontanamento dei materiali che provengono dalle pratiche soggette a notifica disciplinate dall'articolo 24 del
2. L'istanza di autorizzazione all'allontanamento, sottoscritta dall'esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell'elenco di cui all'articolo 129 del
3. La struttura regionale competente, ai sensi dell'articolo 27 del
Art. 9. Modalità di presentazione delle istanze e termini nei procedimenti di competenza regionale e comunale.
1. Le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, e la comunicazione di cui all'articolo 6 sono inoltrate in via telematica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del
Art. 10. Nulla osta di categoria B per le pratiche diverse da quelle mediche, veterinarie e di ricerca.
1. Per le pratiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 52, comma 1, del
CAPO III
Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti
Art. 11. Composizione della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti.
1. La Commissione regionale per la prevenzione dei r ischi da radiazioni ionizzanti è l'organismo tecnico di cui si avvalgono i comuni e la Regione, nei procedimenti disciplinati dal capo II.
2. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti è istituita, presso la direzione regionale competente in materia sanitaria ed è composta da:
a) il dirigente del competente settore della direzione regionale competente in materia sanitaria, che svolge le funzioni di presidente;
b) un fisico specialista in fisica medica;
c) un fisico esperto di radioprotezione con abilitazione di terzo grado;
d) un medico specialista in medicina nucleare;
e) un medico specialista in radioterapia o in radiodiagnostica;
f) un medico autorizzato ai sensi del
g) un rappresentante dell'ARPAT;
h) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previa intesa con l'ente di appartenenza;
i) un rappresentante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, previa intesa con l'ente di appartenenza.
3. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
4. Per il supporto tecnico amministrativo alle proprie attività, la Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti si avvale di una segreteria, composta da personale regionale in servizio presso il settore diretto dal presidente della commissione.
5. Il funzionamento della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 21.
6. Ai componenti della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti non competono indennità di presenza o di carica, né rimborsi spese.
Art. 12. Funzioni della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti.
1. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti esercita i seguenti compiti:
a) esprime i pareri richiesti dai comuni, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6;
b) esprime il parere richiesto dal Ministero dello sviluppo economi co sul nulla osta per le pratiche di categoria A, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del
c) esprime il parere eventualmente richiesto dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ai sensi dell'articolo 10.
2. I pareri di cui alla lettera a), sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del comune; i pareri di cui alle lettere b) e c), sono espressi nel termine individuato dall'autorità richiedente.
CAPO IV
Disposizioni per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
Art. 13. Competenze regionali in materia di esposizione al radon.
1. La Regione svolge, in conformità alle disposizioni del titolo IV, capo I, del
a) individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del
b) definizione delle priorità di interventi per i programmi specifici di misurazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del
c) promozione di campagne di informazione riguardanti la misurazione delle concentrazioni di radon negli edifici ai sensi dell'articolo 14 del
d) promozione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 3, del
e) attuazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.Lgs.101/2020, di programmi di misurazione del radon rivolti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, provvedendo all'adozione delle eventuali necessarie misure correttive.
2. Le aree prioritarie di cui al comma 1, lettera a), sono individuate in primo luogo sulla base delle informazioni disponibili delle misurazioni effettuate a vario titolo sul territorio regionale. A tal fine l'ARPAT richiede all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) i dati delle misurazioni di cui all'articolo 13, comma 1, del
3. Nelle more dell'approvazione del piano nazionale d'azione per il radon, la Regione provvede, con il supporto dell'ARPAT, a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del
Art. 14. Controllo della radioattività nell'ambiente, negli alimenti e nelle acque destinate al consumo umano e animale.
1. In attuazione dell'articolo 152 del
2. La rete regionale di cui al comma 1 è affidata all'ARPAT che, in collaborazione con le direzioni regionali competenti, predispone i piani di monitoraggio e provvede annualmente alla trasmissione dei risultati alle strutture regionali competenti e alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale.
3. La Regione provvede, altresì, all'esercizio delle funzioni per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano ai sensi del
4. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, elabora, ai sensi dell'articolo 2 lettera f), e dell'articolo 4 del
5. Le attività di prelievo sono effettuate dall'ARPAT nel caso di matrici ambientali e dai dipartimenti di prevenzione delle aziende USL nel caso di alimenti e bevande destinati al consumo umano e animale previsti nell'ambito del piano di monitoraggio di cui all'articolo 152 del
6. I risultati delle misure, corredati da una relazione di sintesi, sono inviati alle commissioni regionali competenti del Consiglio regionale e pubblicati annualmente sul sito web dell'ARPAT.
Art. 15. Situazioni di esposizione esistente.
1. La Regione provvede all'individuazione delle situazioni di esposizione esistente di cui all'articolo 198 del
2. Concorrono all'individuazione delle situazioni di cui al comma 1, le informazioni raccolte dall'ARPAT relative a:
a) i provvedimenti di nulla osta di cui agli articoli 51 e 52 del
b) le notifiche di pratica ricevute ai sensi dell'articolo 24 e dell'articolo 46 del
c) i registri di dati e di sorgenti di cui all'articolo 21 e all'articolo 48 del
d) eventuali risultati di controlli e segnalazioni.
Art. 16. Valutazione della dose alla popolazione.
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 168 del
CAPO V
Sistema informativo radiologico toscano
Art. 17. Istituzione del Sistema informativo radiologico toscano.
1. Allo scopo di facilitare gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e gli scambi di informazioni fra gli organi di controllo e le autorità titolari dei procedimenti autorizzativi, nonché di semplificare le richieste di autorizzazione degli esercenti le pratiche, è istituito il Sistema informativo radiologico toscano (SIRT).
2. Il SIRT contiene le informazioni relative alle apparecchiature radiogene per le quali è stato rilasciato il nulla osta ai sensi degli articoli 3 e 4 e gli altri dati informativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 21.
Art. 18. Scambio di informazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del presente capo, i comuni, competenti al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 3, provvedono a trasmettere alla Giunta regionale ed ai soggetti territorialmente competenti per l'istruttoria tecnica, copia dei provvedimenti rilasciati ai sensi della presente legge, nonché di quelli di modifica e di autorizzazione alla dismissione.
2. I comuni competenti sono tenuti a consentire l'accesso ai provvedimenti di cui al comma 1 a tutte le amministrazioni pubbliche che svolgano funzioni inerenti alle materie oggetto della presente legge.
CAPO VI
Formazione e vigilanza
Art. 19. Formazione.
1. La Regione, tramite le proprie strutture organizzative e quelle delle aziende USL, in collaborazione con l'ARPAT e le unità operative di fisica sanitaria delle aziende USL, organizza l'informazione, la formazione e l'aggiornamento in materia di radioprotezione nelle applicazioni mediche e veterinarie ai sensi degli articoli 110 e 111 del
2. La Regione organizza, altresì, tramite le proprie strutture organizzative e quelle delle aziende USL, in collaborazione con l'ARPAT e le unità operative di fisica sanitaria delle aziende USL, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento in materia di radioprotezione per i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL.
3. La Regione promuove l'aggiornamento professionale, previsto all'articolo 129, comma 4, lettera d), del
Art. 20. Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.
1. Gli organi del servizio sanitario nazionale che esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), articolo 106, articolo 147, e articolo 170 del
2. I dipartimenti di prevenzione delle aziende USL collaborano con l'ARPAT ai sensi dell'articolo 147, comma 4, del
3. Gli enti competenti all'effettuazione di quanto indicato sono altresì tenuti ad espletare i compiti ad essi spettanti, su specifica richiesta:
a) delle amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti autorizzativi disciplinati dalla presente legge;
b) di ogni altra autorità pubblica comunque competente all'esercizio di funzioni di tutela, della salute o dell'ambiente, dai pericoli derivanti dall'impiego delle radiazioni ionizzanti.
CAPO VII
Disposizioni finali e transitorie. norma finanziaria. abrogazioni
Art. 21. Regolamento.
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative.
2. In particolare, il regolamento disciplina:
a) il funzionamento della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 e le modalità di espressione dei relativi pareri;
b) la costituzione e il funzionamento del SIRT di cui all'articolo 17;
c) le modalità attuative dell'articolo 16.
Art. 22. Norma finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 23. Nomina della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti.
1. In fase di prima attuazione, la Regione costituisce la Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti già costituita, integrata con un rappresentante dell'ARPAT, rimane in carica fino alla nomina della nuova e, comunque, non oltre la data della sua naturale scadenza.
Art. 24. Abrogazione.
La