Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.13 turismo e industria alberghiera |
Data: | 13/04/2022 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Definizione di cammino. |
Art. 3. Fruizione dei cammini. |
Art. 4. Riconoscimento dei cammini e inserimento nell'atlante. |
Art. 5. Modalità attuative. |
Art. 6. Atlante regionale dei cammini. |
Art. 7. Coordinamento delle politiche regionali per la valorizzazione dei cammini. |
Art. 7 bis. Commissione tecnica regionale per i cammini |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 3.13.75 - L.R. 13 aprile 2022, n. 7.
Norme in materia di riconoscimento, fruizione e valorizzazione dei Cammini.
(G.U.R. 15 aprile 2022, n. 17 - S.O. n. 18)
Art. 1. Finalità.
1. La Regione promuove la conoscenza, il recupero e la salvaguardia del patrimonio storico e culturale regionale attraverso forme di turismo e microturismo sostenibile e, in particolare, attraverso la valorizzazione dei cammini e dei percorsi a tema storico, naturalistico e religioso.
2. La Regione attua politiche integrate di valorizzazione, gestione e promozione della mobilità dolce e dei cammini per favorire lo sviluppo di forme di microturismo sostenibile, relazionale, storico e culturale.
3. La Regione promuove iniziative per la conoscenza e lo sviluppo del turismo lento e della vacanza a piedi.
4. La Regione riconosce il ruolo degli enti locali e degli enti del Terzo settore nella promozione del turismo lento e favorisce il dialogo fra le istituzioni e gli enti gestori dei cammini per la migliore valorizzazione degli stessi e la circolazione delle buone pratiche.
Art. 2. Definizione di cammino.
1. Ai fini della presente legge si intende per cammino l'attività a carattere storico, religioso, escursionistico e culturale sotto forma di itinerario percorribile a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, che si svolge per almeno 100 chilometri percorrendo centri urbani, zone extraurbane, piste ciclabili, ciclovie, sentieri e regie o pubbliche trazzere presenti sul territorio regionale che hanno svolto in passato e ancora oggi svolgono la funzione di vie di comunicazione pedonale tra centri abitati maggiori e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione nonché i pellegrinaggi entrati a far parte della centenaria tradizione religiosa popolare e nel cui itinerario sono compresi un santuario o altri siti di pregio artistico o ambientale.
Art. 3. Fruizione dei cammini.
1. La fruizione dei cammini nel rispetto delle nonne statali che regolano la circolazione, dei piani e dei regolamenti delle aree naturali protette e della disciplina di tutela delle medesime è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita, a cavallo o con altri mezzi non motorizzati, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di mezzi a motore sia necessario per consentire la fruizione del cammino da parte di soggetti a mobilità ridotta o per attività di soccorso, di protezione civile, di manutenzione o agro-silvo-pastorali.
2. Limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, per i quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla
Art. 4. Riconoscimento dei cammini e inserimento nell'atlante.
1. La Regione riconosce quali cammini di interesse regionale quelli ricadenti all'interno del territorio regionale e aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2.
2. Il riconoscimento di un cammino di interesse regionale, al fine dell'inserimento degli stessi nell'atlante di cui all'articolo 6, avviene a seguito di istanza presentata da associazioni, cooperative o imprese sociali che abbiano come fine statutario la valorizzazione e la promozione del territorio mediante gli strumenti degli itinerari del turismo dolce, sostenibile e relazionale o un coordinamento dei medesimi, anche in convenzione o di concerto con gli enti locali interessati.
3. L'istanza di cui al comma 2 contiene gli elementi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e alla stessa sono allegati:
a) una relazione tecnica sull'accessibilità e la fruibilità del cammino;
b) una relazione tecnica sul legame storico, religioso, culturale o naturalistico tra le varie tappe del cammino;
c) la documentazione necessaria alla verifica dell'esistenza dei criteri adottati dal Ministero competente per l'inserimento nell'atlante dei cammini d'Italia;
d) l'indicazione di un ente gestore e di un soggetto referente del cammino;
e) i protocolli di intesa eventualmente stipulati con gli enti territoriali interessati dal passaggio del cammino in area urbana o extraurbana o con gli enti gestori di aree naturali protette attraversate dal cammino;
f) il piano di valorizzazione del cammino.
4. L'istanza è valutata, nel termine di 180 giorni dalla presentazione, dal dirigente generale del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, di concerto con il dirigente generale del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana e con il dirigente generale del dipartimento dello sviluppo rurale e del territorio.
5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, effettua con decreto il riconoscimento del cammino e contestualmente stipula una convenzione della durata minima di otto anni e rinnovabile contenente il piano di valorizzazione di cui alla lettera f) del comma 3 articolato secondo obiettivi annuali.
6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di cui al comma 5 per due anni consecutivi senza giustificato motivo comporta la revoca della convenzione.
7. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 3 della
Art. 5. Modalità attuative.
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono stabiliti:
a) i contenuti dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 2;
b) i servizi minimi e la frequenza con cui questi devono essere garantiti agli utenti dei cammini lungo l'intero tracciato. Per servizi minimi si intendono quelli che garantiscono la fruizione in sicurezza dei cammini, quali punti di prelievo di acqua potabile, spazi per la sosta temporanea eventualmente attrezzati, aree di copertura del servizio di telefonia mobile e, laddove questa fosse assente o non pienamente garantita, postazioni radio per la richiesta di soccorso in accordo con le locali organizzazioni di protezione civile;
c) le modalità di rappresentazione cartografica omogenea dei cammini;
d) la definizione e le modalità di utilizzo del logo unico identificativo dei cammini di interesse regionale e dei loghi identificativi dei singoli cammini;
e) le modalità e i termini per provvedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale dei cammini previo censimento dei cammini esistenti;
f) le modalità relative alla tenuta e all'aggiornamento dell'atlante di cui all'articolo 6;
g) le caratteristiche tecniche cui uniformare la segnaletica sui cammini in conformità all'abaco della segnaletica europea dei cammini e agli abachi dei cammini di interesse regionale, nazionale e internazionale già in uso.
Art. 6. Atlante regionale dei cammini.
1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo l'atlante regionale dei cammini, tenuto in modalità telematica e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale dell'Assessorato medesimo con modalità che consentano il libero accesso ai dati in esso contenuti.
Art. 7. Coordinamento delle politiche regionali per la valorizzazione dei cammini.
1. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, in collaborazione con l'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana e con l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea -dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, nonché in raccordo con l'Associazione nazionale dei Comuni siciliani - AnciSicilia:
a) raccoglie le segnalazioni degli utenti e degli enti gestori dei cammini in ordine alle eventuali criticità riscontrate in materia di sicurezza e di salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale interessato dai cammini;
b) elabora buone pratiche per consentire la fruibilità dei cammini, con particolare riguardo all'accessibilità per le persone con disabilità.
Art. 7 bis. Commissione tecnica regionale per i cammini [1]
1. Per l'attuazione della presente legge è istituita presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la Commissione tecnica regionale per i cammini, composta da:
a) il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo o suo delegato;
b) il dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana o suo delegato;
c) il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale o suo delegato;
e) un componente tecnico esperto in materia di cammini designato dall'Associazione nazionale dei Comuni Siciliani - Anci Sicilia;
f) tre componenti con comprovata esperienza in materia di cammini e di turismo sostenibile, di cui almeno uno con competenza specifica in materia di accessibilità.
2. Alla Commissione tecnica è assegnato il compito di:
a) supportare l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo nell'individuazione di obiettivi di sviluppo e linee di intervento per la valorizzazione dei cammini;
b) valutare le richieste di iscrizione all'atlante regionale dei cammini;
c) elaborare buone pratiche per consentire la fruibilità dei cammini, con particolare riguardo alle persone con disabilità;
d) raccogliere e inoltrare agli uffici competenti segnalazioni degli utenti dei cammini e degli enti gestori in ordine ad ogni criticità riscontrata in materia di sicurezza, salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale interessato dai cammini, sollecitandone la risoluzione.
3. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite dalla stessa con proprio regolamento interno.
4. La partecipazione alla Commissione tecnica è a titolo onorifico e i componenti non hanno diritto ad alcuna indennità o rimborso spese.
5. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono nominati i componenti della Commissione di cui al presente articolo.
Art. 8. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo inserito dall'art. 12 della