Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 18/12/2021 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. |
Art. 2 Entrata in vigore. |
§ 1.6.156 - L.R. 18 dicembre 2021, n. 31.
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.
(G.U.R. 24 dicembre 2021, n. 59 - S.O. n. 74)
Art. 1. Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.
1. Nelle more della riorganizzazione delle ex province regionali in ordine alle funzioni e agli organi elettivi, alla
a) al comma 2 dell'articolo 6 ed al comma 7 dell'articolo 14-bis le parole "nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021" sono sostituite dalle parole "nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022";
b) L'articolo 51 è sostituito dal seguente:
"Art. 51.
Disposizioni transitorie
1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque non oltre il 31 agosto 2022, le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la
2. Al fine dell'attuazione del comma 1, l'Assemblea del libero Consorzio comunale e la Conferenza metropolitana adottano un regolamento provvisorio che stabilisce le maggioranze per le deliberazioni, sulla base di criteri di ponderazione in relazione alla popolazione dei comuni appartenenti all'ente di area vasta.".
2. Le elezioni dei Consigli metropolitani di cui all'articolo 14-bis, comma 7, terzo periodo, della
3. Alle elezioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della
4. Le Assemblee dei liberi Consorzi comunali e le Conferenze metropolitane, qualora non già costituite, si insediano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.