§ 1.6.156 - L.R. 18 dicembre 2021, n. 31.
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:18/12/2021
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.
Art.  2 Entrata in vigore.


§ 1.6.156 - L.R. 18 dicembre 2021, n. 31.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

(G.U.R. 24 dicembre 2021, n. 59 - S.O. n. 74)

 

Art. 1. Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

1. Nelle more della riorganizzazione delle ex province regionali in ordine alle funzioni e agli organi elettivi, alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 ed al comma 7 dell'articolo 14-bis le parole "nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021" sono sostituite dalle parole "nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022";

b) L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"Art. 51.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque non oltre il 31 agosto 2022, le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'articolo 14-bis sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Al fine dell'attuazione del comma 1, l'Assemblea del libero Consorzio comunale e la Conferenza metropolitana adottano un regolamento provvisorio che stabilisce le maggioranze per le deliberazioni, sulla base di criteri di ponderazione in relazione alla popolazione dei comuni appartenenti all'ente di area vasta.".

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani di cui all'articolo 14-bis, comma 7, terzo periodo, della legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 1, sono indette dai rispettivi sindaci metropolitani con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e si svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi Consorzi comunali di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 1.

3. Alle elezioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5.

4. Le Assemblee dei liberi Consorzi comunali e le Conferenze metropolitane, qualora non già costituite, si insediano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2 Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.