§ 5.2.289 - L.R. 9 marzo 2022, n. 4.
Bilancio di previsione 2022-2024.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:09/03/2022
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 2.  Disposizioni per l'attuazione del bilancio annuale.
Art. 3.  Approvazione bilancio pluriennale e quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 5.2.289 - L.R. 9 marzo 2022, n. 4.

Bilancio di previsione 2022-2024.

(B.U. 10 marzo 2022, n. 11 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Bilancio di previsione 2022-2024.

1. In base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste per l'anno 2022 entrate e spese di competenza per euro 9.604.082.154,01 e di cassa per euro 10.044.096.138,82, per l'anno 2023 entrate e spese di competenza per euro 8.880.332.477,58, e per l'anno 2024 entrate e spese di competenza per euro 8.465.475.969,23 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 4 e 5);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

f) il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9/a-b-c);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10/a-b-c);

j) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11);

k) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

l) l'elenco della tipologia di spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

m) la nota integrativa (allegato 14) e completa delle indicazioni richieste dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, e dal punto 9.11 del principio contabile applicato (allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011), e successive modifiche e integrazioni.

3. Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro -171.793.633,32 così come dimostrato nel prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione allegato alla presente legge. Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto pari a zero, il risultato di amministrazione presunto ammonta a euro -171.793.633,32. Il miglioramento del risultato presunto di amministrazione è rappresentato in bilancio solo a seguito di approvazione del Rendiconto 2021 e legge di assestamento conseguente.

4. La quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto risultante dal rendiconto 2020 al netto della effettiva contrazione del debito, risulta azzerata.

5. Ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23) il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell'importo di euro 30.

6. Ai sensi dei commi 3 e 3-bis dell'articolo 34, della legge regionale n. 11 del 2006, è stabilito, il limite massimo fissato nella misura di euro 35, la rinuncia alla riscossione per crediti vantati a valere sui fondi di rotazione assimilati in essere presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione e il rimborso di entrate dovute a qualunque titolo.

7. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per gli anni 2022, 2023 e 2024, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2022 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.

 

     Art. 2. Disposizioni per l'attuazione del bilancio annuale.

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio previa richiesta degli assessorati interessati e competenti per materia, possono essere trasferiti al fondo autorizzazioni di cassa gli stanziamenti che in corso di gestione risultino eccedenti rispetto alle esigenze dei centri di spesa, nel rispetto del limite di stanziamento massimo di un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare disposta nel bilancio.

2. Con determinazione del dirigente responsabile della spesa, possono essere effettuate variazioni compensative di competenza e cassa tra capitoli di entrata della medesima categoria-tipologia-titolo e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato-missione-programma-titolo. Non possono essere assunte variazioni compensative sulla competenza degli stanziamenti di spesa di natura obbligatoria se non tra capitoli della stessa natura obbligataria e in nessun caso dei capitoli autorizzati per legge, salvo per esigenze di modifica del piano dei conti integrato (PCF). Le variazioni compensative di cassa che riguardino capitoli di spesa autorizzata con legge sono effettuate solo a seguito di espressa dichiarazione da parte del responsabile della spesa circa la non esigibilità della stessa nell'esercizio. Tutte le determinazioni di variazione di competenza e di cassa sono soggette al controllo autorizzatorio del servizio competente in materia di bilancio dell'assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

3. Il responsabile finanziario con propria determinazione, su proposta dei dirigenti responsabili, istituisce nuovi capitoli e adotta le variazioni alle anagrafiche dei capitoli di bilancio.

4. Ai fini della completa attuazione del bilancio di previsione e la corretta applicazione del piano dei conti integrato (PCF) il responsabile finanziario, con propria determina, provvede, nel rispetto dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alle necessarie variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, nell'ambito della stessa missione, programma e titolo della spesa, o nell'ambito della stessa tipologia dell'entrata [1].

5. Il Responsabile finanziario, con propria determinazione, previa richiesta del direttore generale competente per materia, è autorizzato ad adeguare le previsioni dei competenti capitoli di entrata di cui al titolo 7 e di spesa di cui alla missione 99 - programma 01 relative alle partite di giro.

6. [Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati e transazioni, la Giunta regionale provvede, con la procedura di cui al comma 1, mediante l'utilizzo del capitolo SC08.5101 - missione 20 - programma 03 (Fondo spese legali e contenzioso), o della corrispondente quota accantonata al risultato di amministrazione, a incrementare i capitoli di spesa relativi, rispettivamente, all'obbligazione principale e agli oneri correlati] [2].

7. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine può essere incrementato delle eccedenze di spesa iscritte nei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio di cui all'allegato n. 12 alla presente legge.

8. Le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi regionali:

a) legge regionale 19 dicembre 1975, n. 61 (Oneri relativi all'esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere idrauliche di seconda categoria), articolo 1, per oneri relativi all'esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere idrauliche di seconda categoria;

b) legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)), articolo 69, per pubblicazioni;

c) legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), articolo 2, per provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio;

d) legge regionale 1 giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale, articolo 2, per contributi in favore degli elettori sardi residenti all'estero;

e) legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)), articolo 5, comma 6, per lo svolgimento delle elezioni amministrative presso gli enti locali della Regione;

f) legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)), articolo 2, comma 5, per disposizioni nel settore sociale e del lavoro; sono da considerarsi spese obbligatorie e riportate nell'allegato 12 alla presente legge.

 

     Art. 3. Approvazione bilancio pluriennale e quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale.

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione nel testo allegato alla presente legge per missioni e programmi per competenza e cassa e il quadro generale riassuntivo di competenza per il triennio 2022, 2023 e 2024 e di cassa per l'anno 2022.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con gli effetti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 luglio 2022, n. 13.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 luglio 2022, n. 13.