§ 2.10.65 - L.R. 11 aprile 2022, n. 7.
Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:11/04/2022
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 (Area di sosta temporanea a fini turistici)
Art. 2.  Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di individuazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici
Art. 3.  Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di individuazione dei criteri per la realizzazione delle aree di sosta temporanea
Art. 4.  Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di concessione di contributi per la realizzazione delle aree di sosta temporanea
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 2.10.65 - L.R. 11 aprile 2022, n. 7.

Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici

(B.U. 12 aprile 2022, n. 17)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 (Area di sosta temporanea a fini turistici)

1. All'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo dell'articolo è così sostituito: "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici";

b) il comma 1 è abrogato;

c) il comma 2 è così sostituito: "2. Sono "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive";

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. In deroga al limite temporale di cui al comma 2 è consentita la sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30 per cento del totale delle piazzole presenti nell'area.";

e) il comma 3 è così sostituito: "3. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime:

a) pozzetto di scarico autopulente o pozzetto di scarico a griglia contornato da cemento, di adeguata proporzione e pendenze, con rubinetto per il lavaggio manuale della superficie;

b) erogatore di acqua potabile;

c) colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica;

d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

e) impianto di videosorveglianza;

f) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;

g) adeguato sistema di illuminazione;

h) sistema antincendio;

i) almeno una piazzola ogni dieci posti riservata a autocaravan con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale;

j) apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane.";

f) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente: "3 ter. L'Agenzia regionale "Forestas" può realizzare, all'interno degli ambiti territoriali di cui ha la disponibilità, le aree attrezzate di cui al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3.".

 

     Art. 2. Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di individuazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il seguente: "Art. 21.1 (Aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)

1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano, nel proprio territorio, aree pubbliche da destinare a aree comunali attrezzate di sosta temporanea di autocaravan a fini turistici.

2. La localizzazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e paesaggistica e dei vigenti regolamenti urbanistici comunali, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali e dell'offerta turistica esistente.

3. I comuni, singoli o associati, sono i soggetti principali deputati alla realizzazione, gestione e controllo delle aree di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di affidare la gestione a soggetti privati, comprese le società cooperative di nuova costituzione, a seguito dell'espletamento di una apposita procedura ad evidenza pubblica.

4. In caso di carenza di aree pubbliche idonee, i comuni possono stipulare apposite convenzioni con soggetti privati, individuati con procedura ad evidenza pubblica, proprietari di aree adeguate o adeguabili dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e di tutela dei beni primari da destinare alla realizzazione di aree comunali di sosta temporanea a fini turistici.

5. Al fine della rilevazione statistica del movimento turistico regionale i soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le partenze ai comuni competenti per territorio.".

 

     Art. 3. Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di individuazione dei criteri per la realizzazione delle aree di sosta temporanea

1. Dopo l'articolo 21.1 della legge regionale n. 16 del 2017, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente: "Art. 21.2 (Specifiche delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)

1. Le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono realizzate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 21 e di quanto previsto dal presente articolo.

2. Le aree sono progettate e dimensionate in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la naturalità dei luoghi. In carenza di vegetazione spontanea, l'area di sosta è piantumata con messa a dimora di siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, tali da ricreare o ricongiungerla all'ambiente circostante. Nel caso in cui l'area ricada all'interno del perimetro edificato sono adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o sistemi artificiali a minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle normative vigenti sul risparmio energetico.

3. All'interno dell'area è riservato un numero congruo di piazzole, nella misura di almeno una piazzola ogni dieci e, comunque, in misura non inferiore a un'unità, a quei mezzi in cui vi sia la presenza accertata a bordo di persone con invalidità, portatori di disabilità motoria o sensoriale; è, comunque, assicurata la fruizione di tutte le aree a chiunque abbia capacità motoria limitata, mediante l'installazione di tutti gli ausili necessari per renderle accessibili e visitabili.

4. Nella realizzazione delle aree sono adottate già in fase progettuale le migliori soluzioni in termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità, conformemente alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

5. Le aree sono delimitate e segnalate con apposita segnaletica recante il numero delle piazzole e la scritta: "Area comunale attrezzata di sosta temporanea autocaravan".".

 

     Art. 4. Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di concessione di contributi per la realizzazione delle aree di sosta temporanea

1. Dopo l'articolo 21.2 della legge regionale n. 16 del 2017, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente: "Art. 21.3 (Concessione di contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)

1. La Regione può concedere ai comuni, in forma singola o associata, con precedenza per i comuni che intendono associarsi, appositi contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, nella misura massima di 50.000 euro per area attrezzata così differenziati per tipologia di intervento:

a) per interventi di ristrutturazione, ampliamento o riqualificazione di aree comunali di sosta attrezzata già esistenti fino a un massimo di 15.000 euro per area;

b) per interventi di nuova realizzazione di aree comunali di sosta attrezzata fino a un massimo di 50.000 euro per area.

2. Fatta salva la priorità per i comuni associati di cui al comma 1, costituiscono ulteriori elementi di priorità nella concessione del contributo:

a) la presenza di automatismi per gli ingressi e gli accessi ai servizi;

b) l'installazione di adeguata illuminazione, preferibilmente con tecnologia a led;

c) l'installazione di sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

d) la facilità di collegamento con l'area urbana, a piedi o grazie a linee di trasporto pubblico o a servizi navetta;

e) la realizzazione dell'intervento in chiave "green" attraverso l'istallazione di fonti energetiche alternative o l'utilizzo di accorgimenti per il risparmio idrico ed energetico;

f) la presenza di una o più colonnine di carica per i mezzi elettrici;

g) una dimensione delle piazzole di sosta tale da permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo;

h) la presenza all'interno dell'area di uno o più piazzole riservate ai disabili ulteriori rispetto alle dotazioni minime;

i) la presenza all'interno dell'area di almeno uno spazio dedicato agli animali d'affezione;

j) la disponibilità di un'APP mobile di servizio con possibilità per gli utenti di segnalare eventuali anomalie.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1. La deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente in materia, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.".

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata in favore dei comuni la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2024 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 18 - programma 01 - titolo 2 2022 euro 1.500.000 2023 euro 1.500.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi) 2022 euro 1.500.000 2023 euro 1.500.000

3. A decorrere dall'anno 2024 all'autorizzazione della spesa prevista al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nei limiti delle risorse stanziate annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 2.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).