Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 04/03/2022 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 17/2019 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 17/2019 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 17/2019 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 17/2019 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 17/2019 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 17/2019 |
§ IV.4.62 - L.R. 4 marzo 2022, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo). Recepimento decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
(B.U. 7 marzo 2022, n. 27 suppl.)
Art. 1. Modifiche all’articolo 11 della
1. All’articolo 11 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:
a) sovraintende alle attività aziendali, ne cura l’organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.”
Art. 2. Modifiche all’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Art. 12 (Abilitazione e requisiti)
1. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici stabiliti dal decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 3. Modifiche all’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della