Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 25/03/2022 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2007. |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 3. Dichiarazione di urgenza. |
§ 3.1.177 - L.R. 25 marzo 2022, n. 2.
Ulteriori modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).
(B.U. 24 marzo 2022, n. 12 - S.O. 29 marzo 2022, n. 2)
Art. 1. Modifiche all'articolo 23 della
1. Il comma 5 dell'articolo 23 della
"5. Gli organi dell'Azienda Zero sono:
a) il direttore generale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità, nel rispetto delle disposizioni di cui al
b) il collegio sindacale, nominato in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti per la nomina nelle aziende sanitarie regionali.".
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.
1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.