| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Piemonte | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria | 
| Data: | 25/03/2022 | 
| Numero: | 2 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2007. | 
| Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria. | 
| Art. 3. Dichiarazione di urgenza. | 
§ 3.1.177 - L.R. 25 marzo 2022, n. 2.
Ulteriori modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).
(B.U. 24 marzo 2022, n. 12 - S.O. 29 marzo 2022, n. 2)
				Art. 1. Modifiche all'articolo 23 della 
				1. Il comma 5 dell'articolo 23 della 
"5. Gli organi dell'Azienda Zero sono:
				a) il direttore generale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
b) il collegio sindacale, nominato in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti per la nomina nelle aziende sanitarie regionali.".
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.
1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.