Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.6 appalti pubblici |
Data: | 10/11/2021 |
Numero: | 1953 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 3.6.80 - Regolamento 10 novembre 2021, n. 1953.
Regolamento delegato (UE) 2021/1953 della Commissione che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
(G.U.U.E. 11 novembre 2021, n. L 398)
(Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
considerando quanto segue:
(1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo. Poiché il valore delle soglie calcolato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE è diverso dal valore delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), della medesima direttiva, è necessario rivedere tali soglie.
(3) L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1 gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2022.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:
1) alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;
2) alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
(2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).
(3) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.