§ 3.1.158 - L.R. 16 novembre 2021, n. 48.
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:16/11/2021
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Modifica al comma 1, articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47
Art. 2.  Modifica all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47
Art. 3.  Modifica all’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19
Art. 4.  Abrogazione


§ 3.1.158 - L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, e 11 della legge n. 386/1976” e alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017

(B.U. 17 novembre 2021, n. 81 - S.O.)

 

Art. 1. Modifica al comma 1, articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47

1. Al comma 1, articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47, le parole come modificato dall’art. 3 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21” sono sostituite dalle parole “e successive modificazioni e integrazioni” e le parole “e nel regolamento dei beni di riforma di cui al comma 2 del successivo art. 23.” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19, nonché nel regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all’articolo 23.”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47

1. L’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di riforma fondiaria e per i criteri e le modalità attuative della gestione e della dismissione dei beni della riforma fondiaria si rimanda a un apposito regolamento regionale, ad iniziativa riservata dell’ALSIA, che periodicamente ne propone l’aggiornamento al fine di adeguare i procedimenti alle esigenze promanate dallo stato di avanzamento delle dismissioni.”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19

1. Al comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 le parole “e il correlato regolamento di dismissione sono adeguati alle seguenti disposizioni” sono sostituite dalle seguenti: “sono adeguati alle seguenti disposizioni e alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47, (Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976”.

2. Al punto i) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n.19 le parole “nel regolamento di dismissione di cui al comma 2;” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47”.

3. Al punto vi) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 le parole: “di cui all’art. 9 della Legge Regionale 47/2000 e ss.mm.ii. potranno essere definiti nel regolamento di dismissione di cui al comma 2, anche in deroga alle disposizioni del predetto art. 9 ma sempre” sono sostituite dalle seguenti: “sono definiti con il regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47”.
4. Al comma 3 dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 le parole “inerenti gli immobili di cui al comma 3 dell’art. 10 della legge regionale n. 47/2000 e ss.mm.ii.”, sono soppresse.

 

     Art. 4. Abrogazione

1. Gli articoli 3-bis, 8, 9, 10, 11, 11-bis, 14, 15, 16, 19, 20 e 22 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47, sono abrogati.

2. Il comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 è abrogato.