Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
Data: | 18/05/2021 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. Limiti orari agli spostamenti |
Art. 2. Attività dei servizi di ristorazione |
Art. 3. Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali |
Art. 4. Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere |
Art. 5. Eventi sportivi aperti al pubblico |
Art. 6. Impianti nei comprensori sciistici |
Art. 7. Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò |
Art. 8. Parchi tematici e di divertimento |
Art. 9. Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie |
Art. 10. Corsi di formazione |
Art. 11. Musei e altri istituti e luoghi della cultura |
Art. 12. Linee guida e protocolli |
Art. 13. Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni |
Art. 14. Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19 |
Art. 15. Sanzioni |
Art. 16. Disposizioni di coordinamento |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 86.5.470 - D.L. 18 maggio 2021, n. 65. [1]
Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(G.U. 18 maggio 2021, n. 117)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il
Visto il
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nella riunione del 12 maggio 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Limiti orari agli spostamenti
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del
2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza.
4. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del
5. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.
Art. 2. Attività dei servizi di ristorazione
1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1, nonchè di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
Art. 3. Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali
1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
Art. 4. Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere
1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.
2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
Art. 5. Eventi sportivi aperti al pubblico
1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del
Art. 6. Impianti nei comprensori sciistici
1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
Art. 7. Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
Art. 8. Parchi tematici e di divertimento
1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
Art. 9. Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
Art. 10. Corsi di formazione
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
Art. 11. Musei e altri istituti e luoghi della cultura
1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Art. 12. Linee guida e protocolli
1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del
Art. 13. Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni
1. All'articolo 1 del
a) al comma 16-bis, secondo periodo, le parole: «in coerenza con il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;
b) al comma 16-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies del presente articolo.»;
c) al comma 16-bis, quarto periodo, le parole «in un livello di rischio o» sono soppresse;
d) al comma 16-ter, primo periodo, le parole «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno scenario»;
e) al comma 16-quater, le parole «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies»;
f) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente: «16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto.»;
g) al comma 16-sexies, le parole «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies»;
h) il comma 16-septies è sostituito dal seguente: «16-septies. Sono denominate:
a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;
d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.».
2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui all'articolo 1 del
Art. 14. Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19
1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
2. La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3, del
Art. 15. Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 16. Disposizioni di coordinamento
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del
2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della