Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 18/05/2021 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifica degli articoli 2, 7 e 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 |
Art. 2. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 |
Art. 3. Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 |
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 3.1.187 - L.R. 18 maggio 2021, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
(B.U. 21 maggio 2021, n. 69)
Art. 1. Modifica degli articoli 2, 7 e 9 della
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della
3. Al comma 1 dell’articolo 9 della
Art. 2. Modifica dell’articolo 12 della
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
Art. 3. Modifica dell’articolo 16 della
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della
“3 bis. Relativamente alle Unioni montane di cui alla
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.