Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 21/09/2021 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’allegato A della l.r. 2/2019 |
Art. 2. Modifiche all’allegato B della l.r. 2/2019 |
§ 5.1.171 - L.R. 21 settembre 2021, n. 35.
Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della l.r. 2/2019.
(B.U. 22 settembre 2021, n. 85)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;
Vista la
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 9 marzo 2020;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 9 del 12 gennaio 2021;
Considerato quanto segue:
1. La sentenza della Corte Costituzionale 9 marzo 2020, n. 44, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, di una norma della legge regionale della Regione Lombardia in materia di servizi abitativi che prevedeva il requisito della residenza continuativa, di durata almeno quinquennale, nel territorio regionale, per l’accesso ai bandi di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);
2. Risultano attualmente pendenti, sia in sede civile sia amministrativa, alcuni giudizi nei quali i ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della
3. Si rende quindi altamente opportuno procedere con sollecitudine alla modifica della
4. Si rende altresì necessario prevedere, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 12 gennaio 2021, n. 9, che i cittadini richiedenti alloggio ERP debbano produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare, tenendo tuttavia conto che tale onere aggiuntivo non deve costituire un aggravio procedimentale vessatorio per il richiedente, per cui, nel caso in cui non sia riuscito a produrla, questi dovrà dimostrare di aver presentato la richiesta di documentazione e di non essere riuscito ad ottenerla nei trenta giorni successivi, anche se tale termine supera la data di scadenza del bando;
5. Infine, sempre intervenendo sull’allegato B della
6. Si procede altresì alla modifica di due disposizioni, contenute anch’esse negli allegati A e B della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’allegato A della
1. La lettera b) del paragrafo 2 dell’allegato A della
“b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell’assegnazione dell’alloggio.”.
2. Nel paragrafo 5 dell’allegato A della
3. Dopo il paragrafo 5 dell'allegato A della
“5 bis. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del
Art. 2. Modifiche all’allegato B della
1. Il punto c1) dell’allegato B della
“c1) residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1; da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando punti 2; da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando punti 3; da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando punti 3,5; da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando punti 4;”.
2. Nel punto c2) dell’allegato B della