§ 2.1.341 - L.R. 5 agosto 2021, n. 28.
Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:05/08/2021
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 5/2008
Art. 2.  Elenchi regionali degli incarichi. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 5/2008
Art. 3.  Elenco regionale dei revisori legali. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 5/2008
Art. 4.  Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r.5/2008
Art. 5.  Limitazioni all’esercizio degli incarichi. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 5/2008
Art. 6.  Sostituzione. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 5/2008
Art. 7.  Rappresentanza di genere. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 5/2008
Art. 8.  Norma transitoria


§ 2.1.341 - L.R. 5 agosto 2021, n. 28.

Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008.

(B.U. 11 agosto 2021, n. 74)

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 22 luglio 2021;

 

Considerato quanto segue:

1. Negli anni di vigenza della l.r. 5/2008, e, in particolare, delle sue disposizioni che dettano limiti stringenti per l'esercizio dell'incarico, sono emerse difficoltà applicative per l'esiguità del numero disponibile di soggetti con i requisiti in regola per la nomina e, allo stesso tempo, non soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 13 della stessa l.r. 52008;

2. Le medesime difficoltà sono emerse con riguardo al rispetto dell'obbligo di includere, a pena d'inammissibilità, nelle proposte di candidatura e nelle designazioni, un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

3. Anche in relazione al principio di necessaria continuità dell'azione amministrativa, appare dunque necessario apportare modifiche alle disposizioni interessate per evitare situazioni di stallo nell'attribuzione degli incarichi regionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di buona amministrazione e di parità di genere. In tal senso, il divieto di attribuire un incarico per un periodo di due anni viene previsto qualora vi sia stata la permanenza, anche se in cariche ed in enti diversi, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo di dieci anni, a differenza della previsione attualmente vigente in cui, invece, il divieto scatta dopo due mandati nella stessa carica. E ancora, si riformula la disposizione dell’articolo 19 della l.r. 5/2008, mantenendo negli atti di nomina la percentuale di presenza, al cinquanta per cento, di entrambi i generi, e precisando che, nei casi in cui il numero di soggetti da nominare o designare è dispari, la differenza tra i componenti di ciascun genere non può essere superiore ad una unità.

4. Appare, infine necessario disporre integrazioni e modifiche alla l.r. 5/2008 nel senso della semplificazione procedurale, anche con la previsione di strumenti quali l'elenco regionale dei revisori legali, a cui fare riferimento per le nomine e designazioni agli incarichi di revisore unico e componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 5/2008

1. Alla lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), il testo da: “, le quali” fino alla fine della lettera, è soppresso.

 

     Art. 2. Elenchi regionali degli incarichi. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 5/2008

1. L’articolo 5 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 Elenchi regionali degli incarichi

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell’anno solare successivo.

2. Gli elenchi contengono:

a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;

b) la fonte normativa dell’incarico;

c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell’incarico;

d) i requisiti richiesti per l’incarico;

e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l’incarico dalla normativa di riferimento;

f) i riferimenti normativi dell’indennità o degli altri emolumenti, ove previsti.

3. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione.

4. Gli elenchi sono pubblicati sui siti web del Consiglio regionale e della Giunta regionale, ciascuno per la propria competenza.

5. Per gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno per la propria competenza, l’elenco di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.”.

 

     Art. 3. Elenco regionale dei revisori legali. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 5/2008

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis Elenchi regionale dei revisori legali

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).

2. L’elenco è istituito in formato elettronico e consente agli interessati, in possesso dei requisiti, di presentare e aggiornare la domanda di iscrizione mediante accesso ad una apposita piattaforma telematica.

3. Le modalità di istituzione e gestione dell’elenco sono disciplinate con provvedimento dell’Ufficio di presidenza.

4. Le domande di iscrizione nell’elenco sono presentate da parte della persona direttamente interessata. Non sono previsti termini per effettuare la richiesta di iscrizione all’elenco regionale.

5. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco regionale i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

6. Il soggetto iscritto all’elenco è tenuto a comunicare tempestivamente integrazioni, variazioni, modificazioni e aggiornamenti dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda, ivi compreso il curriculum vitae.

7. In qualunque momento il soggetto iscritto può fare richiesta di cancellazione dall’elenco regionale.”.

 

     Art. 4. Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r.5/2008

1. L’articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, ciascuno per la propria competenza, pubblicano sul rispettivo sito web, di norma semestralmente, gli avvisi per la presentazione di proposte di candidatura, ad eccezione che per gli incarichi relativi a:

a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;

b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l’espletamento di uno specifico avviso pubblico;

c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;

d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;

e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d);

f) cariche di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).

2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stabiliscono:

a) la periodicità di pubblicazione agli avvisi di cui al comma 1;

b) il termine ordinario per la presentazione delle autocandidature;

c) il contenuto degli avvisi.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), nel provvedimento di nomina o designazione è data adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza.

4. Le candidature, corredate della documentazione di cui all’articolo 8, sono presentate all’organo competente per la nomina o designazione da parte:

a) delle organizzazioni sindacali regionali;

b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;

c) delle università ed istituti di ricerca della Toscana;

d) degli ordini professionali aventi sede in Toscana;

e) della persona direttamente interessata alla candidatura.

5. La documentazione può essere integrata di propria iniziativa da parte del candidato entro lo stesso termine.

6. Ove, nel corso dell’anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui all’articolo 5, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 pubblicano avvisi integrativi sul sito web di relativa competenza.

7. Il Presidente della Giunta regionale decreta le nomine e designazioni di propria competenza, di norma tra le candidature proposte ai sensi del comma 4, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di cui al comma 1, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.

8. Il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate da:

a) i presidenti dei gruppi consiliari;

b) ciascun consigliere;

c) la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, dello Statuto.

Tali soggetti individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell’ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 e, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell’ambito degli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5 bis.”.

 

     Art. 5. Limitazioni all’esercizio degli incarichi. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 5/2008

1. L'articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 Limitazioni per l’esercizio degli incarichi

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono tra loro cumulabili, fatta eccezione per quelli non retribuiti, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 2.

2. Per gli incarichi di componente effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile è consentita l’attribuzione alla stessa persona di non più di tre incarichi.

3. La carica di componente supplente di collegi sindacali e di organi di controllo contabile non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui una nuova nomina o designazione sia conferita a un soggetto che incorre nei divieti di cumulo di cui ai commi 1 e 2, lo stesso deve formalizzare le dimissioni dall’incarico rivestito entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina o designazione. In assenza di dimissioni, il soggetto è dichiarato decaduto dalla nuova nomina o designazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

5. Non è consentita per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso enti od organismi, anche in cariche diverse, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni.

6. Il divieto previsto dal comma 5 non opera nel caso in cui uno dei mandati sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico.”.

 

     Art. 6. Sostituzione. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 5/2008

1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“2. Entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l’organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione. La nomina o designazione del componente da sostituire è effettuata con le procedure di cui all’articolo 7, commi 7 e 8.”.

 

     Art. 7. Rappresentanza di genere. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 5/2008

1. L'articolo 19 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 Rappresentanza di genere

1. Il Consiglio regionale e gli organi di governo effettuano le nomine e designazioni nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).

2. Gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all’altro, inferiore di una sola unità.

3. Gli atti di nomina e di designazione relativi agli incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), possono derogare alla disposizione di cui al comma 2 sulla base di un’adeguata motivazione, da trasmettere alla Commissione regionale per le pari opportunità, che indichi le ragioni della deroga.

4. Le strutture tecniche di cui all’articolo 6 verificano e comunicano annualmente, agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni e alla Commissione regionale per le pari opportunità, i dati sul rispetto della disposizione di cui al comma 2.

5. Il Consiglio regionale e gli organi di governo, a seguito della verifica di cui al comma 4, sulla base delle rispettive competenze, provvedono al riequilibrio della presenza del genere meno rappresentato nei provvedimenti di nomina e designazione dell’anno successivo.

6. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, la massima diffusione dell’informazione per il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.”.

 

     Art. 8. Norma transitoria

1. Fino all’effettiva operatività della piattaforma telematica di cui all’articolo 5 bis, comma 2, della l.r. 5/2008, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblica annualmente, entro il 31 ottobre, un avviso pubblico per l’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei revisori legali.