§ 5.4.42 - L.R. 21 luglio 2021, n. 17.
Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 demanio e patrimonio
Data:21/07/2021
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Termine per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.
Art. 3.  Proroga termini mancata previsione di coerenza delle concessioni demaniali marittime con i Piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM)
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 5.  Norma finale.


§ 5.4.42 - L.R. 21 luglio 2021, n. 17.

Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime.

(G.U.R. 26 luglio 2021, n. 32)

 

Art. 1. Termine per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime.

1. Atteso il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i soggetti pubblici e privati che non abbiano presentato richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24 e successive modificazioni possono presentare la stessa entro il 30 aprile 2023 [1].

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.

1. Alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 quater dell'articolo 1, le parole da "Al concessionario è fatto" fino a "affezione" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 quater dell'articolo 1, è aggiunto il seguente:

"1 quinquies. Per la realizzazione dei corridoi di lancio, il limite di mille metri quadrati di specchio acqueo può essere incrementato fino alla misura prevista dalle specifiche ordinanze emanate dalla competente autorità marittima.".

 

     Art. 3. Proroga termini mancata previsione di coerenza delle concessioni demaniali marittime con i Piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM) [2].

1. Il comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1 bis. Attesa l'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di consentire all'amministrazione concedente la conclusione dei procedimenti amministrativi, la coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 1 non è prevista per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della presente legge.".

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. All'articolo 66 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole "competenti per territorio" sono aggiunte le parole "nonché dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ovvero ad affidare, in house, i relativi lavori alla Servizi Ausiliari Sicilia società consortile per azioni";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente "4. Per le finalità di cui al comma 3, il Dipartimento regionale dell'ambiente provvede a trasferire ai comuni che ne facciano richiesta o all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente le necessarie risorse, ferma restando la successiva rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.".

 

     Art. 5. Norma finale. [3]

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2021, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 36 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2. La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2024, n. 109, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 36, L.R. 2/2023.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 5 maggio 2022, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2021, n. 22.