Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 07/10/2021 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ V.5.R/83 - R.R. 7 ottobre 2021, n. 10.
Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023
(B.U. 8 ottobre 2021, n. 127)
1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7 della
2. Il presente regolamento è attuativo del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 04.08.2021 e ne ha la stessa validità temporale.
1. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale.
2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della
3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente Regolamento di attuazione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 6 della
1. È fatto obbligo agli Organi di gestione dei singoli Istituti, individuati e riportati nelle Premesse (Relazione generale) del Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano medesimo nel BURP e non oltre sessanta giorni dalla stessa.
2. La Regione con il predetto Piano faunistico-venatorio regionale istituisce tutti gli Istituti previsti dal Piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
3. In ottemperanza dei Regolamenti attuativi della predetta normativa regionale, giusto quanto previsto al comma 2 art. 58
1. In attuazione della
2. Al fine di consentire l’imminente inizio della stagione 2021/2022 i nuovi ATC previsti nel Piano faunisticovenatorio 2018/2023 decorreranno dal 10 febbraio 2022. Entro tale data il competente Assessorato adotta le necessarie iniziative e relativi provvedimenti in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del
1. Dalla pubblicazione del Piano faunistico-venatorio regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia decorrono i termini per la presentazione della richiesta motivata di cui all’art. 7, comma 11 della
dell’attività venatoria.
2. Con il presente Regolamento viene abrogato il