§ V.5.R/83 - R.R. 7 ottobre 2021, n. 10.
Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:07/10/2021
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ V.5.R/83 - R.R. 7 ottobre 2021, n. 10.

Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023

(B.U. 8 ottobre 2021, n. 127)

 

Art. 1.

1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio).

2. Il presente regolamento è attuativo del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 04.08.2021 e ne ha la stessa validità temporale.

 

     Art. 2.

1. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge regionale n. 59/2017, anche quelle aree protette già istituite da leggi statali o regionali.

3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente Regolamento di attuazione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 6 della L.R. n. 59 del 20.12.2017.

 

     Art. 3.

1. È fatto obbligo agli Organi di gestione dei singoli Istituti, individuati e riportati nelle Premesse (Relazione generale) del Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano medesimo nel BURP e non oltre sessanta giorni dalla stessa.

2. La Regione con il predetto Piano faunistico-venatorio regionale istituisce tutti gli Istituti previsti dal Piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.

3. In ottemperanza dei Regolamenti attuativi della predetta normativa regionale, giusto quanto previsto al comma 2 art. 58 L.R. 59/2017, e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico-venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli Istituti a gestione privatistica non conformi alla vigente normativa nonché ad istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 59/2017.

 

     Art. 4.

1. In attuazione della L. n. 157/92 – art. 7 la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinate dal Regolamento Regionale n. 5/2021.

2. Al fine di consentire l’imminente inizio della stagione 2021/2022 i nuovi ATC previsti nel Piano faunisticovenatorio 2018/2023 decorreranno dal 10 febbraio 2022. Entro tale data il competente Assessorato adotta le necessarie iniziative e relativi provvedimenti in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021. per consentire la nomina dei Comitati di Gestione dei nuovi ATC pugliesi nel rispetto dei termini previsti.

 

     Art. 5.

1. Dalla pubblicazione del Piano faunistico-venatorio regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia decorrono i termini per la presentazione della richiesta motivata di cui all’art. 7, comma 11 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 da parte di proprietari o conduttori di fondi su cui si intenda vietare l’esercizio

dell’attività venatoria.

2. Con il presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Regionale 30 luglio 2009, n. 17 “Attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2009/2014”.