§ 5.5.93 - L.R. 23 giugno 2021, n. 17.
Disposizioni urgenti in materia di trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:23/06/2021
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Disciplina dei servizi di noleggio autobus con conducente)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n.1
Art. 3.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 4.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 5.5.93 - L.R. 23 giugno 2021, n. 17.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti.

(B.U. 23 giugno 2021, n. 25 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. (Disciplina dei servizi di noleggio autobus con conducente)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente di cui alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), per l'anno 2021 e per l'anno 2022 [1]:

a) l'impresa richiedente, di cui all'articolo 4 della legge regionale 22/2006, deve essere in possesso dei requisiti indicati al comma 2 del medesimo articolo, con esclusione del requisito di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale 22/2006;

b) la provincia verifica la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione senza tenere conto del requisito di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale 22/2006.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n.1

1. Al comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le verifiche di adempimento degli obblighi di cui al presente comma sono effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022.".

 

     Art. 3. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 luglio 2022, n. 9.