§ 1.4.6 - L.R. 9 giugno 2021, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico)


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 difensore civico
Data:09/06/2021
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 50/1981)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 50/1981)
Art. 3.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 1.4.6 - L.R. 9 giugno 2021, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico)

(B.U. 10 giugno 2021, n. 23 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 50/1981)

1. All'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico), le parole "da un dirigente designato dal Difensore civico" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente competente, su delega del Difensore civico".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 50/1981)

1. La rubrica dell'articolo 19 della legge regionale 50/1981 è sostituita dalla seguente: "Sede e organizzazione dell'ufficio del Difensore civico".

2. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 50/1981 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, la struttura a supporto dell'ufficio del Difensore civico è individuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)".

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 50/1981 è aggiunto il seguente: "3. Nei casi di grave impedimento e nelle ipotesi di cui agli articoli 17, secondo comma, e 18, le funzioni relative agli affari urgenti ed indifferibili sono svolte dal dirigente competente.".

 

     Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.