§ 4.4.294 - L.R. 23 luglio 2021, n. 12.
Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla l.r. 27 febbraio 2017, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:23/07/2021
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 5/2017)
Art. 2.  (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Art. 3.  (Norma finanziaria)


§ 4.4.294 - L.R. 23 luglio 2021, n. 12.

Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla l.r. 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia).

(B.U. 27 luglio 2021, n. 30 suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 5/2017)

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo, dopo la parola 'Lombardia' sono aggiunte le seguenti: 'e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico';

b) prima dell'articolo 1 è inserita la rubrica: 'Titolo I (Disposizioni generali)';

c) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

'1 bis. La presente legge reca altresì disposizioni in materia di sentieri e strade di montagna di interesse storico al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico presente sul territorio regionale e le iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività, anche con riferimento agli aspetti ambientale, paesaggistico e culturale.' ;

d) dopo l'articolo 1 è inserita la rubrica: 'Titolo II (Rete escursionistica e catasto regionale)';

e) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

'd bis) sentieri di montagna di interesse storico: tracciati formatisi naturalmente e gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo o degli animali, in un percorso privo di incertezze e ambiguità, visibile e permanente, presenti lungo l'arco alpino lombardo, con riconosciuto valore storico.' ;

f) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

'Art. 3 bis. (Sezione speciale sentieri di montagna di interesse storico)

1. All'interno del catasto regionale della REL è istituita una sezione speciale, nella quale sono inseriti i sentieri di montagna di interesse storico, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d bis). L'inserimento dei sentieri di montagna di interesse storico nella sezione dedicata del catasto regionale avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.

2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento della sezione speciale avvalendosi anche della collaborazione e del supporto del CAI Lombardia, del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia e dell'Associazione nazionale Alpini (ANA).

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)', la Giunta regionale modifica il regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia') definendo i criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico, nonché le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento della relativa sezione speciale nell'ambito dello stesso catasto.';

g) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'1. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla l.r. 12/2005 e nel piano regionale della mobilità ciclistica di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), un programma finanziario triennale con cui definire, sentita la Consulta di cui all'articolo 7, obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione, anche ai fini di migliorarne l'accessibilità, dei percorsi inseriti nella REL e nel Registro delle strade storiche di montagna ad interesse storico non carrabile, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi di cui all'articolo 6.';

h) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: 'Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna';

i) al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole 'È istituita la Consulta per la REL' sono inserite le seguenti: 'e per le strade storiche di montagna';

j) dopo l'articolo 10 è inserita la rubrica: 'Titolo III (Strade di montagna di interesse storico)';

k) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

'Art. 10 bis. (Strade di montagna di interesse storico)

1. Ai fini della presente legge si intende per strade di montagna di interesse storico: collegamenti viari e stradali, compresi quelli transvallivi e di collegamento, con i territori d'oltralpe a servizio di scambi commerciali, nonché strade militari dismesse presenti lungo l'arco alpino lombardo, con riconosciuto valore storico, culturale e turistico, le relative opere militari di difesa strategica e le fortificazioni presenti lungo l'arco alpino lombardo il cui carattere storico e culturale è attestato da appositi documenti.

2. La Regione procede all'individuazione delle strade storiche di montagna attraverso l'istituzione del Registro di cui all'articolo 10 ter e promuove:

a) la ricerca sulle tecniche costruttive finalizzata a interventi di conservazione e recupero delle strade storiche non carrabili;

b) interventi di manutenzione ordinaria dei percorsi non carrabili, anche ai fini di migliorarne l'accessibilità;

c) iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività turistica, anche con riferimento agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali;

d) un confronto tra il demanio militare e l'ente locale interessato al fine di avviare progetti di riqualificazione dei manufatti di pregio storico documentabile, delle opere militari di difesa strategica e delle fortificazioni di pregio storico, presenti sui relativi itinerari, e dismessi dal demanio militare, che possano essere acquisiti da parte degli enti locali.';

l) dopo l'articolo 10 bis è inserito il seguente:

'Art. 10 ter. (Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico)

1. È istituito il Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico. L'inserimento nel Registro avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)', la Giunta regionale integra il regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia') definendo i criteri di individuazione delle strade di montagna di interesse storico, nonché le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento del Registro di cui al comma 1.'.

 

     Art. 2. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Alle forme di sostegno di cui all'articolo 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dalle modifiche introdotte alla l.r. n. 5/2017 dalla presente legge, stimate in sede di prima attuazione della legge in euro 1.000.000,00 per l'anno 2022, si provvede con le risorse stanziate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese 2021-2023; a partire dagli esercizi successivi al 2022 si provvede con legge di approvazione del bilancio de i singoli esercizi finanziari.