Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 24/06/2021 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 40 bis della l.r. 12/2005) |
Art. 2. (Modifica alla l.r. 4/2021) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.165 - L.R. 24 giugno 2021, n. 11.
Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
(B.U. 25 giugno 2021, n. 25 suppl.)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 40 bis della
1. All'articolo 40 bis della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
'1. I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano, entro il 31 dicembre 2021, gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della
b) al comma 2 le parole 'I comuni, prima delle deliberazioni di cui al comma 1, da aggiornare annualmente, notificano ai sensi del codice di procedura civile' sono sostituite dalle seguenti: 'I comuni, prima della deliberazione di cui al primo periodo del comma 1, notificano, ai sensi del
c) alla lettera a) del comma 3 le parole 'titoli edilizi in sanatoria' sono sostituite dalle seguenti: 'titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria';
d) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:
'b bis) agli immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e agli interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 31/2014.';
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata e la richiesta di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della
f) il primo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti:
'5. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufruiscono di un incremento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della superficie lorda (SL) esistente, determinato dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al primo periodo del comma 1 o con apposita deliberazione consiliare, in misura percentuale tra il 10 e il 25 per cento. Successivamente al termine di cui al primo periodo del comma 1, in mancanza della determinazione della percentuale di incremento dei diritti edificatori, di cui al precedente periodo, e fintanto che non venga assunta dal consiglio comunale, si applica un incremento nella misura del 20 per cento. Per i medesimi interventi, fatte salve le aree da reperire all'interno dei comparti edificatori o degli immobili oggetto del presente articolo, già puntualmente individuate negli strumenti urbanistici o anche dovute ai sensi della pianificazione territoriale sovraordinata, i comuni possono richiedere la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, corrispondente al dimostrato incremento di fabbisogno delle stesse, per la sola quota correlata all'incremento dei diritti edificatori ammesso ai sensi del presente comma e del comma 6.';
g) all'ultimo periodo del comma 5 le parole 'del 20 per cento' sono sostituite dalla seguente: 'ammesso';
h) al primo periodo del comma 6 dopo le parole 'del 5 per cento per interventi' sono inserite le seguenti: 'di rigenerazione urbana';
i) al comma 6, dopo le parole 'all'incremento di SL realizzato,' la parola 'nonché' è sostituita dalla seguente: 'o';
j) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;
k) al comma 9 dopo le parole 'è riconosciuta' sono inserite le seguenti: ', in caso di demolizione,';
l) al comma 11 le parole 'entro tre anni dalla individuazione di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'entro tre anni dalla individuazione di cui al primo periodo del comma 1 ovvero, ai sensi del secondo periodo del comma 4, entro altro termine non inferiore a ventiquattro mesi e non superiore a cinque anni';
m) dopo il comma 11 bis sono aggiunti i seguenti:
'11 ter. I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della
a) indicare il termine, di cui al comma 4, entro il quale devono essere presentate la richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata e la richiesta di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della
b) determinare la percentuale di incremento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della SL esistente, di cui al comma 5.
11 quater. I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della
11 quinquies. Alle richieste di piano attuativo, alle richieste di permesso di costruire, alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle comunicazioni di inizio lavori asseverate e alle richieste di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari funzionali all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi di cui al comma 4, già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della
11 sexies. Fatto salvo quanto previsto al comma 11 quinquies, le misure di cui al presente articolo si applicano alle perizie presentate e agli immobili individuati, ai sensi del comma 1, secondo la disciplina sul patrimonio edilizio dismesso con criticità vigente, rispettivamente, alla data di presentazione delle perizie o a quella di individuazione degli immobili interessati.'.
Art. 2. (Modifica alla
1. Alla
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 le parole 'sono prorogate fino al 30 giugno 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.'.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.