Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale |
Data: | 13/09/2021 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 4/2021) |
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 1.10.160 - L.R. 13 settembre 2021, n. 17.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 2021, n. 4 (Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo)
(B.U. 14 settembre 2021, n. 37 suppl.)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. La Giunta regionale definisce in dettaglio criteri, tempi e modalità per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della
b) il comma 6 è abrogato.
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.