Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 28/05/2021 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 7/2000) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7/2000) |
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 22 bis 1 nella legge regionale 7/2000) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000) |
Art. 6. (Abrogazioni) |
§ 2.1.90 - L.R. 28 maggio 2021, n. 8.
Legge regionale di semplificazione per l’anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.
(B.U. 3 giugno 2021, n. 22)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della
2. In adempimento alle previsioni della
3. Ai fini di cui al comma 1 con la presente legge la Regione apporta le opportune modifiche alla
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
«Art. 1
(Principi generali e finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali, all'ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla
2. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
3. La Regione assume, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei seguenti obiettivi per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa:
a) la certezza e rapidità dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;
b) l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica;
c) lo snellimento della documentazione amministrativa;
d) la semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e la loro riduzione anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea;
e) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Nella legge di semplificazione prevista dall'articolo 4 della
5. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.
6. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la
Art. 3. (Modifiche all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) alla rubrica dopo le parole «della comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «di avvio del procedimento»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera c) dopo la parola «competente,» sono inserite le seguenti: «il domicilio digitale dell'Amministrazione,»;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il responsabile dell'istruttoria;»;
3) alla lettera d bis) dopo la parola «procedimento» sono aggiunte le seguenti: «e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione»;
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;»;
5) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e bis) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64 bis del
e ter) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e bis).».
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 22 bis 1 nella
1. Dopo l'articolo 22 bis della
«Art. 22 bis 1 (Rappresentante unico regionale)
1. Il rappresentante unico regionale di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della
Art. 5. (Modifiche all'articolo 22 sexies della
1. All'articolo 22 sexies della
a) al comma 1 la parola «che» è sostituita dalle seguenti: «in ragione delle funzioni di coordinamento delle attività delle Direzioni centrali la quale»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle conferenze di servizi convocate dall'Amministrazione regionale o dagli enti regionali di cui all'articolo 2.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette sia dall'amministrazione regionale sia da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale, individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Alle conferenze di servizi possono prendere parte, su richiesta del rappresentante unico regionale, i funzionari delle strutture regionali coinvolte. Il rappresentante unico regionale ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi, chiede ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio di intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati oggetto della conferenza. Il rappresentante unico regionale acquisisce ordinariamente tali atti in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3 bis. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 3, il rappresentante unico regionale convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti. La convocazione della conferenza deve pervenire alle strutture interessate, almeno tre giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. Alla conferenza partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.
3 ter. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3 bis:
a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;
b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale.».
Art. 6. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati in particolare:
a) l'articolo 4, il comma 5 dell'articolo 5, gli articoli 7, 12, 13, 15, 16, 16 bis, 17, 18, 23 e 25 della
b) gli articoli 5, 9 e 18 della
c) gli articoli 3, 6 e 8 della
d) il comma 1 dell'articolo 3 della