§ 41.7.392 - D.Lgs. 10 dicembre 2020, n. 184.
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana recante disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alla Regione in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:10/12/2020
Numero:184


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di funzioni
Art. 2.  Disposizioni finanziarie


§ 41.7.392 - D.Lgs. 10 dicembre 2020, n. 184.

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana recante disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alla Regione in conformità agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(G.U. 9 gennaio 2021, n. 6)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455 recante «Approvazione Statuto della Regione siciliana» convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 19, 30, 34, 41 e 48;

     Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 27 gennaio 2020;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Trasferimento di funzioni

     1. Sono trasferite alla Regione siciliana, per la parte che già non le spetti ai sensi delle normative vigenti, tutte le funzioni amministrative relative ai settori di cui agli articoli 19, 30, 34, 41, e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a decorrere dall'esercizio finanziario corrente. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le somme derivanti dal trasferimento di funzioni di cui al presente articolo siano state già trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze, gli effetti del decreto legislativo stesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo a quello della sua emanazione.

     2. Le funzioni trasferite sono esercitate nel rispetto dei compiti e delle funzioni comunque riservati allo Stato e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e degli obblighi di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, riguardante il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie

     1. Al finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. È altresì direttamente assegnata alla Regione la quota di eventuali ulteriori stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell'Unione europea, relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la parte riferibile al territorio regionale.

     3. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono nel bilancio della Regione.