Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 10/12/2020 |
Numero: | 184 |
Sommario |
Art. 1. Trasferimento di funzioni |
Art. 2. Disposizioni finanziarie |
§ 41.7.392 - D.Lgs. 10 dicembre 2020, n. 184.
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana recante disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alla Regione in conformità agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
(G.U. 9 gennaio 2021, n. 6)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio
Visto il
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 27 gennaio 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Trasferimento di funzioni
1. Sono trasferite alla Regione siciliana, per la parte che già non le spetti ai sensi delle normative vigenti, tutte le funzioni amministrative relative ai settori di cui agli articoli 19, 30, 34, 41, e 48 del
2. Le funzioni trasferite sono esercitate nel rispetto dei compiti e delle funzioni comunque riservati allo Stato e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e degli obblighi di cui all'articolo 52 della
Art. 2. Disposizioni finanziarie
1. Al finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del
2. È altresì direttamente assegnata alla Regione la quota di eventuali ulteriori stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell'Unione europea, relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la parte riferibile al territorio regionale.
3. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono nel bilancio della Regione.