Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 29/06/2020 |
Numero: | 103 |
Sommario |
Art. 1. Termini per la scadenza della domanda di contributo per i danni lievi, i collabenti, l'esecuzione dei lavori |
Art. 2. Istituzione del Servizio assistenza ai professionisti |
Art. 3. Disposizioni varie sui professionisti |
Art. 4. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.402 - Ordinanza 29 giugno 2020, n. 103.
Termini di scadenza della domanda per danni lievi, differimento dei termini per effetto Covid-19 e misure in favore dei professionisti.
(G.U. 10 febbraio 2021, n. 34)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il n. 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l'art. 38 «Rimodulazione delle funzioni commissariali» del
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla
Visti gli articoli 8 e 34 del medesimo decreto n. 189 del 2016 circa la disciplina delle domande di concessione del contributo per la tipologia danni lievi nonchè limiti per gli incarichi professionali attribuibili ai professionisti;
Visto l'art. 37 del
Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificata, recante «Attuazione dell'art. 34 del
Vista l'ordinanza n. 52 del 28 marzo 2018 recante «Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del
Vista l'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020 recante «Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione - modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in attuazione dell'art. 10 del
Vista l'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 recante «Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'art. 12-bis del
Considerata l'opportunità di proseguire nelle azioni di semplificazione al fine di agevolare il lavoro dei professionisti nella ricostruzione attraverso forme dedicate di collaborazione e di assistenza dei professionisti, da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione e della Struttura commissariale;
Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 25 giugno 2020;
Visti gli articoli 33, comma 1, del
Dispone:
Art. 1. Termini per la scadenza della domanda di contributo per i danni lievi, i collabenti, l'esecuzione dei lavori
1. Il termine per la scadenza della domanda di concessione del contributo per i danni lievi, di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogato al 30 giugno 2020 sulla base del decreto n. 123/2019 convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è prorogato al 20 settembre 2020, salva eventuale proroga di legge, in forza dell'art. 103 del
2. L'omissione della presentazione della domanda da parte del professionista incaricato, entro il termine di scadenza fissato, costituisce grave inadempimento che, ferma ogni altra responsabilità civilistica, sarà oggetto di segnalazione al competente ordine professionale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, ultimo periodo del
3. Il termine per la scadenza della segnalazione del danno da sisma per ruderi ed edifici collabenti vincolati, di cui all'art. 10, comma 3-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilito ai sensi dell'ordinanza 24 gennaio 2020, n. 90 è prorogato al 15 luglio 2020, anche in forza dell'art. 103 del
4. I termini sospensivi delle attività edilizie disposti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 sino alla ripresa dei lavori e comunque non oltre il termine del 4 maggio 2020 stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, non sono computati ai fini della decorrenza del termine per l'esecuzione dei lavori. Può essere disposta una ulteriore sospensione ai fini dell'adeguamento del cantiere di ricostruzione privata alle misure e ai dispositivi di protezione sanitari anti-Covid prescritti dalle leggi vigenti, nella misura riconosciuta dal direttore dei lavori, comunque per un termine non superiore a trenta giorni.
5. Le eventuali istanze di autorizzazione al miglioramento sismico ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 19/2017 e dell'art. 6-ter dell'ordinanza n. 13/2017, non costituiscono causa di differimento dei termini di cui al comma 1.
Art. 2. Istituzione del Servizio assistenza ai professionisti
1. Ai fini della semplificazione delle attività dei professionisti, la Struttura commissariale adotta misure organizzative e specifiche risorse al fine di assicurare una costante assistenza e un supporto tecnico e informativo per la risoluzione del problema segnalato, fornendo le necessarie indicazioni.
2. A seconda del contenuto e del grado di criticità e priorità, le tematiche rappresentate, sono schedulate ed organizzate su differenti livelli e tipologie.
3. In relazione alla natura delle richieste dei professionisti impegnati nella ricostruzione, è espressamente dedicato uno spazio sul sito istituzionale commissariale alle risposte ai quesiti frequenti (faq) di natura specifica e gestionale, la cui competenza è affidata al settore tecnico della struttura commissariale, ed ai quesiti di carattere generale aventi valenza di chiarimento applicativo e/o interpretazione delle norme commissariali, la cui competenza è posta in carico all'Ufficio del consigliere giuridico.
4. Le risposte ai quesiti sono date immediatamente e comunque entro e non oltre quindici giorni, garantendo il coinvolgimento degli Uffici speciali per la ricostruzione al fine della omogeneità dell'interpretazione.
Art. 3. Disposizioni varie sui professionisti
1. All'art. 6, comma 1, dei protocolli di intesa di cui agli allegati A) e B) dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, alla lettera e) la parola «settantacinque» è sostituita con «centocinquanta»; alla lettera f) la parola «settantacinque» è sostituita con «centoventi» e la parola «quarantacinque» è sostituita con «novanta».
2. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione privata di cui all'art. 34, comma 7, del
3. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione pubblica di cui all'art. 34, comma 6 del
4. In materia di appalti pubblici, i professionisti interessati a partecipare alle procedure di affidamento devono essere iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 34 del
Art. 4. Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1756