§ 3.1.417 - L.R. 7 agosto 2020, n. 83.
Accertamenti e indagini delle aziende unità sanitarie locali a favore dei privati. Modifiche alla l.r. 16/2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:07/08/2020
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Accertamenti e indagini delle aziende unità sanitarie locali a favore dei privati. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 16/2000


§ 3.1.417 - L.R. 7 agosto 2020, n. 83.

Accertamenti e indagini delle aziende unità sanitarie locali a favore dei privati. Modifiche alla l.r. 16/2000.

(B.U. 12 agosto 2020, n. 81)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. Le frequenti modifiche della normativa, sia comunitaria, sia nazionale, in materia di prevenzione, comportano la necessità di aggiornamenti delle prestazioni erogate dai dipartimenti della prevenzione delle aziende unità sanitarie locali toscane, non solo dal punto di vista normativo ma anche da quello tecnico-scientifico;

2. Questo ha fatto emergere l’inadeguatezza del mero aggiornamento delle tariffe sulla base dei coefficienti di rivalutazione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e la necessità di una valutazione, complessiva e comparata, delle prestazioni e delle corrispondenti tariffe, da effettuarsi con cadenza ordinariamente triennale;

3. È opportuno pertanto sostituire il criterio dell’adeguamento automatico con la valutazione ponderata di tipo tecnico-economico da parte degli organismi competenti;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Accertamenti e indagini delle aziende unità sanitarie locali a favore dei privati. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 16/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), le parole: “con cadenza quinquennale dalla Giunta regionale, aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.” sono sostituite dalle seguenti: “e aggiornato, ordinariamente ogni tre anni, dalla Giunta regionale, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico effettuata dal comitato tecnico di cui all’articolo 67, comma 7 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).