§ 1.7.37 - L.R. 29 dicembre 2020, n. 34.
Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:29/12/2020
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Rinvio delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 1.7.37 - L.R. 29 dicembre 2020, n. 34.

Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta.

(G.U.R. 31 dicembre 2020, n. 67 straordinario)

 

Art. 1. Rinvio delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta.

1. Al fine di contenere i rischi sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le elezioni per il rinnovo ordinario degli organi dei comuni già previste per il mese di novembre 2020 si svolgeranno in una data compresa tra 1° marzo 2021 ed il 31 marzo 2021. Fino alla proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali neoeletti è prorogato il mandato del sindaco e dei consiglieri comunali in carica. Per le elezioni di cui al presente comma sono fatte salve le operazioni relative alla presentazione delle liste e delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.

2. Per le elezioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11.

3. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 14-bis, le parole "entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole "in una domenica compresa tra il 15 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.";

b) all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 30 aprile 2021".

4. Le elezioni dei Consigli metropolitani di cui all'articolo 14-bis, comma 7, terzo periodo, della legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 2, sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e si svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 2.

5. Resta fermo, per le elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali di cui al comma 4, quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 11/2020.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.