§ 2.1.104 - L.R. 13 novembre 2019, n. 12.
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:13/11/2019
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2008, n.7)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.104 - L.R. 13 novembre 2019, n. 12.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM))

(B.U. 16 novembre 2019, n. 47)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2008, n.7)

1. All'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

'2-bis. La Regione sostiene la fornitura e l'utilizzo dei prodotti provenienti dalla filiera corta e dagli organismi non geneticamente modificati negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva di scuole di ogni ordine e grado, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati. Per tale motivo, la fornitura e l'utilizzo di prodotti provenienti dalla filiera corta in misura superiore al 50 per cento oppure l'utilizzo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati, pur nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici, costituiranno titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture destinati alle attività di ristorazione collettiva.'.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.