Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 16/02/2021 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche al r.r. 5/2020) |
§ 3.1.185 - R.R. 16 febbraio 2021, n. 2.
Modifiche al regolamento regionale 24 luglio 2020 n. 5 di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale'
(B.U. 17 febbraio 2021, n. 7 suppl.)
Art. 1. (Modifiche al
1. Al
a) la lettera c) del comma 5 dell'articolo 2 è soppressa;
b) dopo il comma 5 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
'5 bis. Come previsto dall'articolo 151, comma 5, lettera b), della
c) al primo periodo del comma 6 dell'articolo 2, le parole: 'al comma 5, lettere a) e c)' sono sostituite dalle seguenti: 'al comma 5, lettera a), e al comma 5 bis', le parole: 'ha sede l'azienda' sono sostituite dalle seguenti: 'si svolge l'attività agrituristica' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'per eventi programmabili';
d) dopo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 2 è inserito il seguente: 'Solo in caso di superamento del numero dei pasti per esigenze impreviste, quali, ad esempio, prenotazioni last-minute, la comunicazione relativa alla disposizione di cui al comma 5 bis può avvenire nella stessa giornata.';
e) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, le parole: 'dello stesso comma' sono sostituite dalle seguenti: 'del comma 5';
f) al comma 7 dell'articolo 2, le parole: 'lettere a), b) e c)' sono sostituite dalle seguenti: 'lettere a) e b)';
g) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 3, le parole: 'ha sede' sono sostituite dalle seguenti: 'svolge l'attività';
h) al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole: 'i corsi' è inserito l'inciso: ', organizzati anche on-line,';
i) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, il numero: '86' è sostituito dal seguente: '96';
j) dopo il comma 3 dell'articolo 6, è inserito il seguente:
'3 bis. Possono soddisfare il requisito di esistenza da almeno tre anni i fabbricati collabenti, anche se accatastati da un periodo inferiore, dei quali si possa dimostrare l'esistenza.';
k) dopo il comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:
'4 bis. L'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione è consentito per una sola volta relativamente al singolo fabbricato interessato.';
l) all'alinea del comma 7 dell'articolo 7, dopo la parola: 'DOCG' sono inserite le seguenti: ', ai prodotti lombardi a denominazione comunale (De.Co.), alle acque minerali di fonti situate in Lombardia';
m) dopo il comma 7 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
'7 bis. E' consentito utilizzare i prodotti ittici di provenienza marina, in base alle indicazioni nutrizionali delle ATS, solo nel caso di somministrazione di alimenti a bambini che frequentano agri-nidi e agri-asili presso le fattorie sociali di cui alla l.r. 35/2017';
n) i commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono sostituiti dai seguenti:
'1. In caso si variazione della titolarità dell'azienda turistica per accordo fra le parti., l'imprenditore agricolo che subentra:
a) entro dieci giorni dal subentro comunichi al SUAP del comune e alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio la persistenza e l'invarianza dei requisiti oggettivi che hanno consentito l'avvio dell'attività agrituristica e dimostri, in capo a sé o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di aver conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione;
b) non appena il fascicolo aziendale è stato aggiornato o costituito, richieda alle competenti strutture della Regione e della Provincia di Sondrio il nuovo certificato di connessione.
2. In caso di variazione della titolarità dell'azienda agrituristica per causa di morte, chi subentra può continuare a svolgere l'attività agrituristica, secondo quanto previsto dal certificato di connessione in corso di validità, per non più di quattordici mesi, a partire dalla data di morte del precedente titolare, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, a condizione che:
a) entro trenta giorni comunichi al SUAP del comune e alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio l'avvenuto decesso del titolare dell'azienda, la persistenza e l'invarianza dei requisiti oggettivi che hanno consentito l'avvio dell'attività agrituristica e il suo nominativo o di altro soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), che si impegna a conseguire l'attestato di frequenza del corso di formazione entro dodici mesi;
b) non appena il fascicolo aziendale è stato aggiornato o costituito, richieda alle competenti strutture della Regione e della Provincia di Sondrio il nuovo certificato di connessione.'.
o) ai commi 12 e 13 dell'articolo 12, le parole: e, per conoscenza, alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il SUAP informa la competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio.';
p) al comma 1 dell'articolo 15, dopo le parole: '