Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 demanio e patrimonio |
Data: | 26/02/2021 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. Procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria |
Art. 2. Dichiarazione d’urgenza |
§ 6.3.15 - L.R. 26 febbraio 2021, n. 6.
Modifica all’art. 40 della l.r. 24 luglio 2017, n. 19 recante le disposizioni per le procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria
(B.U. 1 marzo 2021, n. 17)
Art. 1. Modifica all’articolo 40 della
1. All'articolo 40 della
a) al comma 1, lettera c), ii) le parole "a partire dall'originario loro costo di costruzione/realizzazione, aggiornato a decorrere dall'anno di costruzione/realizzazione mediante rivalutazione monetaria e ridotto nella misura del 50%" sono sostituite dalle seguenti "con il regolamento di gestione e dismissione dei beni della Riforma Fondiaria in rapporto al loro stato di conservazione e manutenzione".
b) al comma 1, lettera c), iv) le parole "a partire dal 2018" e "al 31 dicembre 2017'' sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d) ii) le parole "a partire dal 2018" e "al 31 dicembre 2017'' sono soppresse;
d) al comma 1, lettera e), ii) le parole "è determinato con procedura parametrica, distinta per tipologia di zona, correlata a parametri quali:
1. costo di realizzazione tecnica dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, assunta in misura di euro 1.050,00 per mq, da assoggettare a rivalutazione monetaria annuale;
2. misura maggiore fra:
a) volume realizzabile desumibile dai parametri fissati dagli strumenti urbanistici vigenti;
b) volume eventualmente già realizzato;
3. superficie del terreno;
4. valore agricolo medio della Regione agraria di appartenenza, vigente al momento della cessione; al valore così determinato, per i terreni ricadenti in borgate/frazioni non ubicati nei territori dei Comuni capoluoghi di Provincia:
a) con popolazione inferiore a 250 abitanti, si applica la riduzione del 70%,·
b) con popolazione compresa tra 251 e 500 abitanti, si applica la riduzione del 60%;
c) con popolazione compresa tra 501 e 1000 abitanti, si applica la riduzione del 50%; per i terreni ricadenti in zone omogenee "A", "B" e "C", ai sensi del
a) l’incremento del 15% per i suoli ricadenti nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
b) la riduzione del 40% per i suoli ricadenti in aree prive di strumenti urbanistici esecutivi; per i terreni edificati a cura e spese del detentore, anche in misura ridotta rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico, è praticata una riduzione del 30%" sono sostituite con le seguenti parole "con il regolamento di gestione e dismissione dei beni della Riforma Fondiaria".
e) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'ALSIA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, propone alla Giunta regionale la revisione del regolamento di dismissione dei beni della riforma di cui al DPGR n. 3 del 15 gennaio 2019 al fine di adeguarlo alle presenti disposizioni normative, nonché ad apportare le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie a perfezionare l'attività di dismissione del patrimonio rinveniente dall'azione di riforma. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione Consiliare.”.
Art. 2. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.