§ 4.4.134 - L.R. 14 gennaio 2021, n. 4.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1996 n. 43 e ss.mm.ii. - Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:14/01/2021
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni dell'articolo 42 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 e ss.mm.ii.
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.4.134 - L.R. 14 gennaio 2021, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1996 n. 43 e ss.mm.ii. - Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali

(B.U. 14 gennaio 2021, n. 6 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 42 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 e ss.mm.ii.

1. Il comma 7 dell'articolo 42 della legge regionale 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“7. I concessionari, in aggiunta alle somme previste dai precedenti commi, sono tenuti a versare alla Regione:

a) con periodicità trimestrale un importo pari a euro 1,50€/mc per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente imbottigliata come risultante dai dati di cui alla lett. c) dell'art. 25, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi) e successive modifiche e integrazioni.

b) l’emunto non imbottigliato sarà riconosciuto con calcolo progressivo a scaglioni;

 

Prelievo da sorgente utilizzato e non imbottigliato (mc)

 

Canone

Da 0 a 100.000

€ 0.50

>100.001 e >200.000

€ 0.70

>200.001 e >300.000

€ 0.90

>300.001 e >400.000

€ 1.10

>400.001 e >500.000

€ 1.30

>500.000

€ 1.50

 

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 42 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 sono inseriti i seguenti:

"7 bis. Per incentivare l'utilizzo di contenitori di vetro ed il vuoto a rendere, l'importo determinato ai sensi del comma 7 è ridotto:

a) ad euro 1,00 per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro;

b) ad euro 0,60 per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia attivata la rete di raccolta".

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificate in euro 160.000,00, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate alla Missione 10, Programma 02, che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.