Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 14/01/2021 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 42 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 e ss.mm.ii. |
Art. 2. Norma finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.4.134 - L.R. 14 gennaio 2021, n. 4.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1996 n. 43 e ss.mm.ii. - Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali
(B.U. 14 gennaio 2021, n. 6 Speciale)
Art. 1. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 42 della
1. Il comma 7 dell'articolo 42 della
“7. I concessionari, in aggiunta alle somme previste dai precedenti commi, sono tenuti a versare alla Regione:
a) con periodicità trimestrale un importo pari a euro 1,50€/mc per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente imbottigliata come risultante dai dati di cui alla lett. c) dell'art. 25, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al
b) l’emunto non imbottigliato sarà riconosciuto con calcolo progressivo a scaglioni;
Prelievo da sorgente utilizzato e non imbottigliato (mc) |
Canone |
Da 0 a 100.000 |
€ 0.50 |
>100.001 e >200.000 |
€ 0.70 |
>200.001 e >300.000 |
€ 0.90 |
>300.001 e >400.000 |
€ 1.10 |
>400.001 e >500.000 |
€ 1.30 |
>500.000 |
€ 1.50 |
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 42 della
"7 bis. Per incentivare l'utilizzo di contenitori di vetro ed il vuoto a rendere, l'importo determinato ai sensi del comma 7 è ridotto:
a) ad euro 1,00 per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro;
b) ad euro 0,60 per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia attivata la rete di raccolta".
Art. 2. Norma finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificate in euro 160.000,00, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate alla Missione 10, Programma 02, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.