§ 94.1.j55 - L. 1 ottobre 2020, n. 133.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:01/10/2020
Numero:133


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Misure attuative della Convenzione
Art. 4.  Copertura finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 94.1.j55 - L. 1 ottobre 2020, n. 133.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

(G.U. 23 ottobre 2020, n. 263)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3. Misure attuative della Convenzione

     1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla Convenzione di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di attuazione della Convenzione, prevedendo, in particolare, l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di cui al periodo precedente, di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione.

     2. Dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.

 

     Art. 4. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione sono autorizzati con appositi provvedimenti normativa.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società

     Consiglio d'Europa - (CETS no. 199) Faro, 27.10.2005

     Traduzione non ufficiale in Italiano

 

     Parte I: Obiettivi, definizioni e principi

 

     Preambolo

 

     Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

     considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, allo scopo di salvaguardare e promuovere quegli ideali e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto, che costituiscono il loro patrimonio comune;

     riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un'idea allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale;

     rimarcando il valore ed il potenziale del patrimonio culturale adeguatamente gestito come risorsa sia per lo sviluppo sostenibile che per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione;

     riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, diritto custodito nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966);

     convinti della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale;

     convinti della fondatezza di politiche patrimoniali e di iniziative educative che trattino equamente tutti i patrimoni culturali, e promuovano così il dialogo fra le culture e le religioni;

     richiamandosi ai vari strumenti del Consiglio d'Europa, in particolare alla Convenzione Culturale Europea (1954), alla Convenzione di Salvaguardia del Patrimonio Architettonico d'Europa (1985), alla Convenzione Europea sulla protezione del Patrimonio Archeologico (rivista nel 1992) e alla Convenzione Europea per il Paesaggio (2000);

     convinti dell'importanza di creare un sistema di riferimento pan-europeo per la cooperazione, che possa favorire il processo dinamico dell'attuazione di questi principi;

     hanno convenuto quanto segue:

 

     Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione

     Le Parti della presente Convenzione si impegnano:

     a. a riconoscere che il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

     b. a riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale;

     c. a sottolineare che la conservazione del patrimonio culturale, ed il relativo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita;

     d. a prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo:

     - al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile nella promozione della diversità culturale;

     - ad una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici.

 

     Articolo 2 - Definizioni

     Per gli scopi della presente Convenzione,

     a. il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone considerano, a prescindere dal regime di proprietà dei beni, come un riflesso e un'espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi;

     b. una comunità patrimoniale è costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro dell'azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future.

 

     Articolo 3 - Patrimonio comune dell'Europa

     Le Parti si impegnano a promuovere la conoscenza e comprensione del patrimonio comune dell'Europa, consistente in:

     a. tutte le forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identità, di coesione e creatività; e,

     b. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto.

 

     Articolo 4 - Diritti e responsabilità concernenti il patrimonio culturale

     Le Parti riconoscono che:

     a. chiunque, individualmente o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento;

     b. chiunque, individualmente o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare sia il proprio che l'altrui patrimonio culturale e, di conseguenza, il patrimonio comune dell'Europa;

     c. l'esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che in una società democratica sono necessarie alla protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà.

 

     Articolo 5 - Leggi e politiche sul patrimonio culturale

     Le Parti si impegnano:

     a. a riconoscere l'interesse pubblico associato ad elementi del patrimonio culturale in funzione della loro importanza per la società;

     b. a valorizzare il patrimonio culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione;

     c. ad assicurare che, nel contesto specifico di ciascuna Parte, esistano disposizioni legislative per l'esercizio del diritto al patrimonio culturale, come definito nell'articolo 4;

     d. a favorire un clima economico e sociale che favorisca la partecipazione alle attività del patrimonio culturale;

     e. a promuovere la protezione del patrimonio culturale quale elemento prioritario degli obiettivi, che si rafforzano reciprocamente, di sviluppo sostenibile, di diversità culturale e di creatività contemporanea;

     f. a riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine;

     g. a formulare strategie integrate per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

 

     Articolo 6 - Effetti della Convenzione

     Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata in modo da:

     a. limitare o ledere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali;

     b. incidere su disposizioni più favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali;

     c. creare diritti azionabili.

 

     Parte II: Il contributo del patrimonio culturale alla società e allo sviluppo umano

 

     Articolo 7 - Patrimonio culturale e dialogo

     Le Parti si impegnano, attraverso autorità pubbliche ed altri enti competenti:

     a. ad incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale, nonchè il rispetto per la diversità delle interpretazioni;

     b. a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse;

     c. a sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, promuovendo la fiducia e la comprensione reciproca, in una prospettiva di risoluzione e di prevenzione dei conflitti;

     d. ad integrare questi metodi in tutti gli aspetti dell'educazione e della formazione permanente.

 

     Articolo 8 - Ambiente, patrimonio e qualità della vita

     Le Parti si impegnano a utilizzare tutti gli aspetti patrimoniali dell'ambiente culturale:

     a. per arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sul patrimonio culturale e adottando strategie di riduzione dei danni;

     b. per promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi;

     c. per rinforzare la coesione sociale promuovendo un senso di responsabilità condivisa nei confronti dei luoghi di vita comune;

     d. per promuovere un obiettivo di qualità nelle modificazioni contemporanee dell'ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.

 

     Articolo 9 - Uso sostenibile del patrimonio culturale

     Al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale, le Parti si impegnano:

     a. a promuovere il rispetto per l'integrità del patrimonio culturale, accertandosi che le decisioni circa le modifiche si basino sulla comprensione dei valori culturali coinvolti;

     b. a definire e promuovere principi per una gestione sostenibile e ad incoraggiare la manutenzione;

     c. ad accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto dei requisiti specifici di conservazione del patrimonio culturale;

     d. a promuovere l'uso dei materiali, delle tecniche e delle professionalità derivati dalla tradizione ed esplorarne il potenziale per applicazioni contemporanee;

     e. a promuovere l'alta qualità degli interventi attraverso sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.

 

     Articolo 10 - Patrimonio culturale e attività economica

     Per utilizzare pienamente il potenziale del patrimonio culturale come fattore nello sviluppo economico sostenibile, le Parti si impegnano:

     a. ad accrescere la consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale e a utilizzarlo;

     b. a considerare il carattere specifico e gli interessi del patrimonio culturale nel pianificare le politiche economiche; e

     c. ad accertarsi che queste politiche rispettino l'integrità del patrimonio culturale senza comprometterne i valori intrinseci.

 

     Parte III: Responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e partecipazione del pubblico

 

     Articolo 11 - Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di patrimonio culturale

     Nella gestione del patrimonio culturale, le Parti si impegnano:

     a. a promuovere un approccio integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli;

     b. a sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile;

     c. a sviluppare metodi innovativi affinchè le autorità pubbliche cooperino con altri attori;

     d. a rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche;

     e. ad incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione del patrimonio ad agire nell'interesse pubblico.

 

     Articolo 12 - Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica

     Le Parti si impegnano:

     a. ad incoraggiare ciascuno a partecipare:

     - al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale;

     - alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che il patrimonio culturale rappresenta;

     b. a prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità patrimoniale al patrimonio culturale in cui si identifica;

     c. a riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato sia come partner nelle attività che come fattori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per il patrimonio culturale;

     d. a promuovere azioni per migliorare l'accesso al patrimonio, in particolar modo fra i giovani e le persone svantaggiate, al fine di potenziare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare.

 

     Articolo 13 - Patrimonio culturale e conoscenza

     Le Parti si impegnano:

     a. a facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale a tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come fonte feconda di accesso ad altri ambiti di conoscenza;

     b. a rinforzare il collegamento fra l'insegnamento nell'ambito del patrimonio culturale e la formazione professionale;

     c. ad incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, sulle comunità patrimoniali, sull'ambiente e sulle loro interrelazioni;

     d. a incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e competenze, sia all'interno che all'esterno del sistema educativo.

 

     Articolo 14 - Patrimonio culturale e società dell'informazione

     Le Parti si impegnano a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale e ai benefici che derivano da esso:

     a. potenziando le iniziative che promuovano la qualità dei contenuti e si sforzino di garantire la diversità delle lingue e delle culture nella società dell'informazione;

     b. favorendo standard di compatibilità internazionali per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione del patrimonio culturale, combattendo nel contempo il traffico illecito di beni culturali;

     c. sforzandosi di abbattere gli ostacoli che limitino l'accesso alle informazioni sul patrimonio culturale, specialmente a fini educativi, proteggendo nel contempo i diritti di proprietà intellettuale;

     d. riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi al patrimonio non dovrebbe pregiudicare la conservazione del patrimonio esistente.

 

     Parte IV: Monitoraggio e cooperazione

 

     Articolo 15 - Impegni delle Parti

     Le Parti si impegnano:

     a. a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, una funzione di monitoraggio su legislazione, politiche e pratiche riguardanti il patrimonio culturale, coerente con i principi stabiliti dalla presente Convenzione;

     b. a curare, sviluppare e aggiornare un sistema informativo comune, accessibile al pubblico, che faciliti la valutazione di come ogni Parte attui gli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

 

     Articolo 16 - Meccanismo di Monitoraggio

     a. Il Comitato dei Ministri, conformemente all'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, nominerà un comitato apposito o indicherà un comitato già esistente al fine di monitorare l'applicazione della Convenzione, competente nel definire le modalità di svolgimento della sua missione;

     b. Il comitato così designato dovrà:

     - stabilire delle norme di procedura quando necessarie;

     - gestire il sistema informativo comune di cui all'articolo 15, attraverso il controllo e la supervisione delle modalità di attuazione di ciascun impegno legato alla presente Convenzione;

     - fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l'interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa;

     - su iniziativa di uno o più Parti, intraprendere una valutazione di ogni aspetto della loro attuazione della Convenzione;

     - promuovere l'applicazione trans-settoriale della Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d'Europa;

     - riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attività.

     Il comitato può far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.

 

     Articolo 17 - Cooperazione nelle attività di controllo

     Le Parti si impegnano a cooperare tra loro ed attraverso il Consiglio d'Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione e, in particolare, a promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo:

     a. mettendo in opera strategie di collaborazione coerenti con le priorità identificate attraverso il processo di monitoraggio;

     b. promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie;

     c. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi;

     d. informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e l'esecuzione della presente Convenzione

     Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.

 

     Parte V: Clausole finali

 

     Articolo 18 - La firma e l'entrata in vigore [1]

     a. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

     b. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti della ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     c. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi successivi alla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.

     d. Per ogni Stato firmatario che esprima posteriormente il proprio consenso ad essere vincolato ad essa, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento della ratifica, accettazione o approvazione.

 

     Articolo 19 - Adesione

     a. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e la Comunità europea ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa dalla maggioranza prevista nell'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.

     b. Per tutti gli Stati aderenti, o per la Comunità Europea in caso di adesione, questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data del deposito dello strumento dell'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio di Europa.

 

     Articolo 20 - Applicazione territoriale

     a. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o all'atto del deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori a cui la presente Convenzione si applicherà.

     b. Qualsiasi Stato, in qualsiasi data successiva, può, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella dichiarazione. Per tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data della ricevuta di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.

     c. Qualsiasi dichiarazione fatta in ottemperanza ai due paragrafi precedenti potrà, rispetto a qualunque territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi successivi alla data della ricevuta di tale notifica da parte del Segretario Generale.

 

     Articolo 21 - Denuncia

     a. Ciascuna Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     b. Tale denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

 

     Articolo 22 - Emendamenti

     a. Ciascuna Parte, ed il comitato di cui all'articolo 16, può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

     b. Qualsiasi proposta di emendamento sarà comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la comunicherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti ed a qualunque Stato non membro e alla Comunità Europea invitati ad aderire a questa Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19.

     c. Il comitato esaminerà ogni emendamento proposto e presenterà al Comitato dei Ministri per l'approvazione il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti dei partecipanti. A seguito dell'approvazione del Comitato dei Ministri, con la maggioranza prevista dall'articolo 20 dello statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime degli Stati Parte aventi diritto di sedere nel comitato dei Ministri, il testo sarà spedito alle Parti per accettazione.

     d. Ogni emendamento entrerà in vigore rispetto alle Parti che lo abbiano accettato il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che lo accetti in seguito, tale emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi dopo la data in cui detta Parte ha informato il Segretario Generale della sua accettazione.

 

     Articolo 23 - Notifiche

     Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e alla Comunità Europea che abbia aderito o sia stata invitata ad aderire, riguardo:

     a. ogni firma;

     b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

     c. ogni data di entrata in vigore di questa Convenzione in conformità con le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20;

     d. ogni emendamento proposto alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 22, così come la relativa data dell'entrata in vigore;

     e. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

 

     In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

 

     Fatto a Faro, il ventisette ottobre 2005, in inglese ed in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copie certificate conformi ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa ed a ogni Stato o alla Comunità Europea invitati a aderirvi.


[1] La presente Convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2021 (Comunicato pubblicato nella G.U. 30 giugno 2021, n. 154).