Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 23/04/2020 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 |
§ 93.2.435 - D.P.R. 23 aprile 2020, n. 69.
Regolamento recante modifiche all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida.
(G.U. 27 giugno 2020, n. 161)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Considerata la necessità di apportare modifiche alla citata Appendice II dell'articolo 320, in considerazione del progresso scientifico intervenuto sulle nuove terapie per i soggetti che hanno subito trapianto di organo;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 19 febbraio 2018;
Sentito il Ministero della salute che ha espresso il proprio parere in data 11 gennaio 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modificazioni all'Appendice II - Articolo 320 del
1. All'Appendice II - Articolo 320 del
a) alla lettera H, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole «o di trapianto»;
b) dopo la lettera H è aggiunta la seguente:
«H-bis. Trapianti di organo. - Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all'articolo 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneità alla guida».
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2787