§ 56.6.455 - D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118.
Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:03/09/2020
Numero:118


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 56.6.455 - D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118.

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(G.U. 12 settembre 2020, n. 227)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 - e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);

     Vista la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

     Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

     Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

     Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

     Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

     Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in particolare l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2020;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 21 maggio 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

     1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 31, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia, ogni anno, alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE contenente le informazioni di cui al comma 1. I dati sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e comunicati, per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione inizia il 1° gennaio 2021 e include i dati relativi all'anno 2020. Tali dati sono calcolati e comunicati alla Commissione europea secondo le modalità e i formati definiti dalla decisione di esecuzione 2019/2193 della Commissione, del 17 dicembre 2019.»;

     b) all'articolo 10, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 8 per i singoli produttori di AEE, nelle more dell'approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attività, ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione. I Ministeri competenti possono nei successivi 180 giorni verificare la conformità dello statuto allo statuto tipo e la coerenza delle attività avviate e, in caso di difformità, formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei successivi 60 giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione dell'attività.»;

     c) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

     «Art. 24 bis. (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.

     2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico.

     3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188

     1. All'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è abrogato;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, ogni anno alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, le informazioni, trasmesse dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e), sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di cui all'Allegato II Parte B, punto 3.»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea un rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e l'indicazione sulle modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.».

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.