§ 4.4.164 - L.R. 3 luglio 2020, n. 26.
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziative a sostegno della candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/07/2020
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 legge regionale 6 giugno 2019, n. 21
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 4.4.164 - L.R. 3 luglio 2020, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziative a sostegno della candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

(B.U. 7 luglio 2020, n. 100)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 legge regionale 6 giugno 2019, n. 21

“Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 è inserito il seguente:

“2 bis. Fino all’approvazione della variante di adeguamento di cui al comma 2, non sono consentiti interventi di trasformazione, nonché miglioramenti e ricomposizioni fondiarie che risultino in contrasto con le prescrizioni e con i criteri operativi contenuti nel disciplinare tecnico di cui al comma 1.”.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.